"Abbiamo ricevuto segnalazioni che riguardano soggetti assunti dalla Regione Calabria senza aver mai sostenuto alcun concorso pubblico". Così afferma Francesco Di Lieto del Codacons che ha presentato un richiesta di accesso agli atti sulla questione.
L'Associazione dei consumatori chiede: "che la Regione Calabria, in ossequio ai principi di trasparenza, correttezza e uno andamento della pubblica amministrazione nonché al fine di garantire il pieno rispetto della normativa vigente, voglia fornire il numero dei dipendenti regionali attualmente in servizio che risultino aver superato un concorso pubblico, così come imposto dall’art. 97
della Carta Costituzionale. In attesa di ottenere, con la massima urgenza e comunque entro i termini di cui alla legge nr. 241/90 e ss mm, quanto sopra richiesto, si rappresenta che in caso di omesso riscontro, sarà richiesto il presidio dell’Autorità Giudiziaria.
Si confida, proprio per rispetto alla trasparenza amministrativa, di non essere costretti a tanto".
Il Codacons spiega: "Laddove tali segnalazioni rispondessero al vero ci troveremmo dinnanzi ad un comportamento palesemente illecito. Com’è noto, infatti, nel pubblico impiego si può accedere solo attraverso il superamento di un concorso pubblico, per come previsto dalla nostra Carta Costituzionale che, all’art. 97 recita “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”. Nel caso in cui tale precetto non fosse stato rispettato, si configurerebbe sia un danno erariale, pari agli stipendi erogati ai dipendenti, che una serie di reati, su tutti l’abuso d’ufficio) in capo a coloro che abbiano consentito l’accesso in palese disprezzo alla normativa vigente. Ovviamente l’aggiramento della norma costituzionale comporterebbe la nullità del rapporto di impiego instaurato in violazione delle procedure prescritte. L’art. 3, DPR nr. 3/1957 è una norma di principio nel settore del pubblico impiego e chiarisce come l’assunzione senza concorso sia nulla e “non produce effetto a carico dell’amministrazione”.
In tale contesto la legge 3/1979 prevede una espressa sanzione di nullità a presidio della regolarità delle operazioni di reclutamento del personale degli enti locali. Infatti la comminatoria di nullità, prevista per i provvedimenti di assunzione contrastanti con le disposizioni di legge, è da intendere in senso proprio, come invalidità improduttiva di effetti giuridici, imprescrittibile ed insanabile.
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