Regione. "Illegittima la nomina del coordinatore degli avvocati". Ci vuole l'avviso pubblico

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Jole Santelli

Inefficace la nomina fiduciaria operata dal presidente Santelli a fine maggio. Si ricomincia dall'inizio con l'obbligo di un avviso pubblico

  17 agosto 2020 13:57

di GABRIELE RUBINO

Dopo il Capo di Gabinetto, la nomina del Coordinatore degli Avvocati della Regione Calabria è stato uno dei primi atti "di peso" del presidente Jole Santelli. Per il Tribunale di Catanzaro, sezione Lavoro, però è tutto da rifare perché la nomina di Maria Maddalena Giungato è "illegittima". E' stata sospesa l'efficacia del decreto di conferimento dell'incarico del 27 maggio scorso, e così è decaduto anche il contratto sottoscritto il 3 giugno. A questo punto, dovrebbe procedersi all'individuazione di un coordinatore 'reggente' fra i legali interni, nelle more di ottemperare all'altra indicazione contenuta nell'ordinanza del Tribunale, cioè di pubblicare un nuovo avviso pubblico ai sensi del Dlgs 165/2001. Fatto che è totalmente mancato con la scelta fiduciaria della Giungato.   

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L'illegittimità della nomina infatti deriva proprio da questo. La Regione non ha pubblicato "il relativo avviso e - scrive il giudice del lavoro- non avendo la stessa motivato né in ordine alla necessità di individuare il professionista cui conferire l’incarico tra soggetti esterni all’Amministrazione, né in relazione alla scelta dello specifico soggetto individuato": Il giudice ha risolto così la questione centrale della controversia. La partita si giocava infatti sul dubbio se la nomina del responsabile degli avvocati regionali dovesse avvenire con una selezione o se il presidente della Giunta potesse scegliere direttamente un profilo (esterno) senza darne motivazione e senza compare i curricula dei potenziali candidati. Dubbio che è nato dalla interpretazione di un recente intervento normativo regionale (legge n. 11 del 2015) che disponeva come l'incarico possa essere conferito dal Presidente "ad un avvocato dipendente della Regione che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e sia iscritto all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero ad un avvocato esterno in possesso di adeguata esperienza professionale".

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"Ovvero", stando a quanto disposto dal giudice del lavoro, non può significare che si salta la tradizionale procedura di selezione (il coordinatore degli avvocati è equiparabile ad un direttore regionale) prevista dal Dlgs. 165/2001. La scansione amministrativa sarebbe dovuta essere questa: avviso pubblico, comparazione delle candidature con prioritaria valutazione delle domande dei dipendenti interni e l'esclusione adeguatamente motivata e soltanto dopo scelta all'esterno alla Pubblica Amministrazione. E seppure nominalmente l'avvocatura regionale sia un ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, ciò non lo rende per ciò solo un organo di indirizzo politico, né che concorre a formare l’indirizzo e a perseguire fini politici. Sono state quindi accolte le tesi del Consiglio dell'Ordine Provinciale di Catanzaro e dell'avvocato interno Paolo Falduto. Era intervenuta a sostegno dei ricorrenti anche l'Unione nazionale avvocati enti pubblici. La Regione è stata condannata a rifondere le spese della lite. 

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