"Regolari le prove selettive degli Oss del Pugliese-Ciaccio". Il Tar "salva" il concorsone

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L'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro
  12 giugno 2019 17:59

Il TAR ha rigettato il ricorso proposto da alcuni concorrenti rimasti esclusi dalla graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno, di n. 30 posti di Operatore Socio Sanitario - Categoria BS, livello iniziale - ruolo tecnico, indetto dall'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, pubblicata il 21.02.2019.

Ne danno notizia l’Avv. Eugenio Perrone e l’Avv. Giacomo Carbone che, esprimendo soddisfazione per il pronunciamento, invece difendevano una parte di coloro che avevano superato le prove selettive e che sostenevano la legittimità delle modalità del concorso.

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I ricorrenti invece avevano impugnato la graduatoria ritenendo sostanzialmente che durante lo svolgimento delle prove erano state violate le garanzie di anonimato, trasparenza e legalità.

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Il TAR anche in accoglimento delle tesi dei difensori della Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio e dell’Avv. Perrone e Avv. Carbone, che sostenevano la testi della piena regolarità del concorso svoltosi, ha ritenuto che - l’inserimento della scheda contenente i dati anagrafici del candidato in una distinta busta piccola posta all’interno di una busta grande, ove sono stati collocati i fogli delle risposte delle prove concorsuali, era stato adempimento idoneo a garantire l’anonimato del concorrente; - in fase di correzione della prove scritte e delle prove pratiche non era prescritta dalla lex specialis la presenza di una rappresentanza di concorrenti contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti; - la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati in costanza delle prove era  espressione di potestà discrezionalità, come tale non suscettibile di vaglio giurisdizionale, se non a fronte di evidente illogicità o manifesta irragionevolezza, non ravvisabili tuttavia nella fattispecie - i verbali della procedura concorsuale avevano fornito una puntuale e dettagliata descrizione delle operazioni eseguite dalla Commissione esaminatrice e non evidenziavano alterazioni o illegittimità nello svolgimento della selezione pubblica; gli ulteriori assunti dei ricorrenti non erano supportati da idonei riscontri documentali.Il ricorso dunque è stato rigettato per manifesta infondatezza.

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