"Il ricorso presentato dal consigliere Andrea Amendola (Obiettivo Comune) sulla nomina a revisore dei conti del dott. Franco Lacava è l’ennesimo e mai ultimo “assalto alla diligenza”, quel metodo ampiamente discutibile, secondo il quale il volere del civico consesso e le scelte per la città debbano essere, per forza, condizionate ad esigenze di schieramento, di gruppo o di sotto-gruppo e soprattutto mai improntate alla regola della legittimità e della legalità". Lo scrive Alfredo Serrao, presidente de I Quartieri.
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"Tutto questo non ci stupisce perché - scrive ancora- è noto come alcune pratiche passano al vaglio dell’aula del civico consesso (ex Aula rossa), un metodo talmente conosciuto in negativo che “altre” pratiche piegate al volere di qualche “sotto-gruppo” oggi sono all’attenzione proprio della magistratura cittadina. Sono quelle pratiche stranamente sempre politicamente orientate, volute o subite (?) da quanti oggi lanciano il consigliere Andrea Amendola nell’arena dei ricorsi a difesa di una prerogativa di amministratore, che sembra essere stata violata".
"Ritenendo e pensando che la differenziazione di vedute e di obiettivi sia un valore autentico, che va in contrapposizione ad un disvalore, quello di ricondurre tutto ad un interesse di parte che serve per l’assolvimento, questa volta civico, di una possibile spartizione politica, causando in ipotesi danno all’Ente pubblico con un possibile immobilismo, abbiamo conferito specifica procura all’avv. Giuseppe Pitaro per partecipare con un atto di intervento ad opponendum contro il ricorso presentato".
"È noto, infatti, che la legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti ad impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica. L’attuale ricorso - conclude- posto in essere contro la deliberazione assunta dal Consiglio comunale di Catanzaro per la nomina del Revisore dei Conti, rispetto alla cui legittimazione sarà il T.A.R. competente a pronunciarsi, ci ricorda che il consigliere non può impugnare le deliberazioni con le quali è semplicemente in disaccordo, perché ciò significherebbe trasporre e continuare nelle sedi di giustizia la competizione che lo ha visto in minoranza, gravando le sedi medesime di decisioni che competono all’organo collegiale elettivo".
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