Ridola Conidi: "Continuazione tra reati, quando la programmazione del crimine diventa un cortocircuito del diritto"

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on whatsapp
images Ridola Conidi: "Continuazione tra reati, quando la programmazione del crimine diventa un cortocircuito del diritto"


  26 agosto 2026 08:40

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*

 La Cassazione torna a occuparsi della continuazione tra reati e mette al centro della sua riflessione un elemento che può sembrare semplice, ma che in realtà apre una questione molto delicata: il tempo.
Con la sentenza n. 15030 del 27 aprile 2026, la Prima Sezione penale ha ribadito che il lungo intervallo temporale tra più reati non determina automaticamente l'esclusione della continuazione. Ma ha precisato qualcosa di altrettanto importante: quanto più è ampio il lasso di tempo tra le diverse violazioni, tanto più, in assenza di altri elementi, diventa improbabile che esse fossero state programmate unitariamente fin dall'inizio.

Nel caso esaminato si trattava di reati in materia di stupefacenti: alcuni commessi nel 2019, altri tra il 2021 e il 2022. La difesa aveva invocato l'omogeneità dei reati, la vicinanza territoriale e la continuità dell'attività. La Cassazione ha però ritenuto questi elementi insufficienti a dimostrare che, nel 2019, fossero già stati programmati anche i successivi episodi. Ma che cos'è, in concreto, la continuazione?
L'art. 81, comma 2, c.p. prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole quando più violazioni della legge penale siano commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Significa, in sostanza, che più reati possono essere considerati espressione di un'unica deliberazione criminosa, anziché di tante autonome decisioni.
Per questo la pena non viene semplicemente sommata: si parte da quella prevista per il reato più grave e si applica un aumento per gli altri. La ragione è comprensibile: più condotte, ma una sola unità volitiva e progettuale. Ed è proprio qui che nasce il problema. Se il disegno criminoso può essere programmato nel tempo anche a distanza di anni, quanto può essere lontano il secondo reato dal primo per continuare a parlare di un unico progetto? Facciamo un esempio volutamente estremo. Oggi, nel 2026, scrivo: «Nel 2036 ucciderò Tizio». Conservo quel documento. Passano dieci anni. Nel 2036 commetto davvero quell'omicidio.

Quello scritto potrebbe dimostrare che il delitto era stato concepito dieci anni prima.
Ma può la stessa programmazione diventare, successivamente, anche l'argomento per ottenere il riconoscimento della continuazione con un altro reato? Qui sta il cortocircuito. La continuazione è stata introdotta per riconoscere una situazione nella quale più reati rappresentano l'attuazione di un unico progetto criminoso. Non può però trasformarsi, per un effetto paradossale, in un possibile vantaggio derivante dalla capacità di programmare il crimine molto tempo prima. Perché, portando il ragionamento all'estremo, si arriverebbe a questo risultato: più lontano nel tempo viene programmato un reato, più quella programmazione potrebbe essere utilizzata, a posteriori, per dimostrare l'unità del disegno criminoso e ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole. È questo il punto che merita una riflessione.

Naturalmente, la Cassazione non sostiene affatto una simile conclusione. Al contrario, la sentenza n. 15030/2026 ribadisce che il medesimo disegno criminoso non può essere confuso con un generico programma di vita delinquenziale: una cosa è aver deliberato preventivamente una pluralità di condotte, altra cosa è avere una generica propensione a commettere reati che poi si concretizza, di volta in volta, in relazione alle occasioni che si presentano.
E proprio questa distinzione è fondamentale.
Perché il problema non è stabilire se sia possibile programmare oggi un reato da commettere tra dieci anni. Certamente è possibile. Il problema è stabilire se quella programmazione debba diventare, domani, una ragione per attenuare la risposta sanzionatoria dello Stato. Il tempo, dunque, non può essere una barriera automatica alla continuazione. Ma non può nemmeno essere neutralizzato. Dieci anni possono significare nuove esperienze, nuovi rapporti, nuove occasioni e, soprattutto, nuove decisioni criminali. La continuazione deve fotografare una vera unità della volontà criminosa al momento della progettazione dei fatti. Non può diventare una costruzione a posteriori attraverso la quale ricondurre ad un unico disegno reati che, nel corso degli anni, possono essere nati da decisioni autonome. Altrimenti si arriverebbe a un paradosso: la programmazione del crimine, anziché essere soltanto la prova della sua preordinazione, potrebbe diventare anche la strada per ottenere una pena più favorevole. E questo sarebbe davvero un cortocircuito del diritto: trasformare la capacità di programmare nel tempo la commissione di più reati in un possibile presupposto del beneficio sanzionatorio previsto proprio per chi quei reati li ha concepiti come espressione di un'unica e originaria determinazione criminosa.

*Avvocato