Riforma del processo civile, l'avvocato Mariana Rotundo sul "maxiemendamento in materia di minori e famiglia"

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images Riforma del processo civile, l'avvocato Mariana Rotundo sul "maxiemendamento in materia di minori e famiglia"

  02 luglio 2021 16:38

di MARIANA ROTUNDO*

"Già qualche anno fa, nell’ambito del diritto di famiglia, si paventava una riforma, soppressa all’esordio, che prevedeva l’accorpamento delle materie di competenza del Tribunale per i Minorenni a quelle relative alla separazione e divorzio, tipiche del Tribunale civile Ordinario, in un unico Tribunale, quello della Famiglia, il cui compito sarebbe stato quello di risolvere complessivamente le vicende riguardanti sia i minori che le coppie.

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Le opposizioni a detta riforma da parte di Giudici ed avvocati dei minori furono eclatanti ed immediate: dimostrate tramite manifestazioni all’esterno dei Tribunali per i Minorenni (come accadde a Catanzaro), al fine di comunicare all’opinione pubblica la contrarietà circa questa fusione poiché le caratteristiche dell’unicità e della specificità del Tribunale per i Minorenni, che si identifica nei propri esponenti, quali sono i suoi Giudici, nonché sul loro modus operandi, sono ben diverse da quelle che si riscontrano in pendenza di giudizi davanti al Tribunale Ordinario.

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Sembrerebbe, però, che questa riunione stia per affacciarsi nuovamente grazie al Progetto di Riforma depositato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 dicembre 2019.

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Il Progetto al quale mi riferisco, che fa capo al disegno di legge A.S. 1662, presentato dall’allora Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) e dall’allora Ministro della giustizia (Bonafede) e comunicato alla Presidenza del 9 gennaio 2020, con cui è stata concessa delega al Governo per “rendere efficiente il processo civile e …. misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie ….”, è seguìto dal recente maxiemendamento del 2021, proposto dall’attuale Ministro della Giustizia Cartabia, che si occupa, tra le altre cose, proprio delle novità in ambito familiare. Stando alle ultime indiscrezioni, è previsto che la legge delega possa essere approvata entro il 2021 e che i decreti attuativi potranno essere approvati entro il 2022. L’impatto conclusivo è stimato alla fine del 2024.

Grazie al maxiemendamento su menzionato vengono introdotti due corposi articoli in riferimento alle riforme appena citate: uno intitolato “Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” ed uno “Misure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

Tra le tante questioni predisposte dal progetto di riforma si denotano innanzitutto le modifiche al codice di procedura civile, con l’introduzione, alla fine del Libro II, di un nuovo Titolo V denominato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”. In questo modo il codice di procedura civile conquista l’avverarsi di un procedimento aggiuntivo concernente la famiglia nella maniera più ampia.

Con ciò mi riferisco, ad esempio, a: 1) l’introduzione della competenza territoriale del Tribunale in cui il minore detiene la residenza abituale; 2) la possibilità da parte del giudice, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, di assumere inaudita altera parte provvedimenti d’urgenza nell’interesse delle parti e dei minori; 3) nell’ipotesi di questioni relative all’affidamento ed al mantenimento dei minori o delle parti, limitatamente alle ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori, le parti, i cui atti da depositare in giudizio dovranno essere redatti in modo sintetico, potranno modificare le proprie domande, introducendo anche domande nuove; 4) la necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione alla prima udienza, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo che il verbale di conciliazione abbia valore di sentenza; 5) l’invito alle parti ad opera del giudice relatore di esperire un tentativo di mediazione familiare per la risoluzione delle problematiche familiari.

A tale proposito, appare chiaro che, tramite la riforma, si voglia garantire alle parti la facoltà di intervenire personalmente nel procedimento, affinché, con il confronto e con l’aiuto di ausiliari del Giudice, queste addivengano, se non ad un accordo certo, almeno ad un incontro per raggiungere una duplice finalità: quella di economia processuale all’insegna dello snellimento dei procedimenti e quella, ancor più importante, all’insegna dell’interesse superiore del minore, che prevale sul resto.

Ma, l’ampliamento che viene svelato dalla lettura del maxiemendamento, non si limita solo a questo. Infatti, soffermandomi sul corpo delle nuove disposizioni, ritengo, in maniera spassionata, che l’intervento del legislatore sigli un’ulteriore facoltà, stavolta in capo all’organo giudicante. Invero, sembra proprio che la normativa abbia voluto incrementare il potere del giudice relatore concedendogli, in determinati casi, la possibilità di scavalcare, addirittura, le disposizioni del codice civile. Quanto appena dichiarato è chiarito dal testo del primo articolo introdotto dal maxiemendamento che recita quanto di seguito riportato: qualora le parti non addivengano ad un accordo, il processo deve continuare ed il relatore può disporre, d’ufficio, mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, e che, in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere, siano assicurate adeguate misure di salvaguardia e protezione nonché le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti. Infatti, laddove il minorenne incorra in un grave pregiudizio e pericolo per il suo benessere fisico o psichico e per la sua crescita il giudice relatore può richiedere una consulenza psicologica e può procedere alla nomina, anche d’ufficio, del curatore speciale o di un tutore del minore.

Se, per alcuni, il sorpasso dei limiti imposti dalle norme potrà essere visto come una concessione al giudice di “assoluta libertà” nelle decisioni, reputo, di contro, che, nel caso di specie, proprio perché trattasi di materia attinente alla tutela dei minori, sia un passo avanti a maggiore difesa del primario interesse del fanciullo, purché si mantenga QUESTA come pura e legittima finalità.

Quanto alla tanto “temuta” e segnalata riunione dei procedimenti in materia di separazione personale e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sino alla conclusione del procedimento, viene introdotto un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dalla Legge sul divorzio e concluso con sentenza. Si dispone che nel ricorso debba essere contenuta l’indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti prevedendo la possibilità che l’udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare.

In via ulteriore, è previsto il riordino delle disposizioni in fatto di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, ed ancora circa le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la determinazione degli alimenti, nonché in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento. Infatti, nel caso in cui i genitori, anche a causa dell’esasperata conflittualità o per altre gravi ragioni, siano temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore, assume una funzione prevalente la figura del curatore speciale del minore, che procede all’ascolto ai sensi del codice civile.

Per concludere mi sembra doveroso aggiungere cosa accade in caso di incompetenza per materia in base alle nuove disposizioni promosse dal maxiemendamento. Per meglio spiegare va detto che, laddove venga depositato un ricorso presso il Tribunale per i Minorenni, ma la competenza risulti del Tribunale Ordinario, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, d’ufficio o su richiesta di parte, il primo Tribunale trasmette gli atti al secondo e dichiara l’estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al Tribunale Ordinario. Stessa cosa accade in caso di incompetenza del Tribunale Ordinario.

Una volta indicati i requisiti della riforma, ormai prossima, sul diritto di famiglia, individuata nella maniera più lata, viene spontaneo chiedersi, soprattutto in riferimento alla possibilità di trasmissione degli atti dal Tribunale per i Minorenni a quello Ordinario e viceversa per le materie di nuova competenza, se, da un lato, i giudici ordinari avranno quella “sensibilità già collaudata” tipica dei giudici minorili e se questi avranno la “forza” di mantenere quell’“impassibilità” caratterizzante i giudici del Tribunale Ordinario. Dall’altro, se gli avvocati, in un mondo di riforme che si accavallano e si accapigliano le une con le altre, non troveranno difficoltà a star dietro ad ogni cambio di rotta che riserverà loro il prossimo futuro anche nelle materie in cui, attualmente, sembrano essere più ferrati.

Sono convinta che, se non in un primo momento, nel quale lentamente interverrà una fase di stabilizzazione, in un momento successivo, ciascuno svolgerà il proprio ruolo al meglio, riuscendo ad oltrepassare ogni scetticismo in merito, soprattutto perché, avendo a che fare con minori, giudici ed avvocati propenderanno verso l’unico interesse superiore comune: quello del fanciullo".

*Avvocato

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