
Il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento degli argomenti difensivi prospettati dall’avvocato Giuseppe Bagnato, ha rigettato la proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni nei confronti di Pino Fusca.
La Procura Distrettuale di Catanzaro riteneva il Fuscasoggetto dotato di pericolosità sociale qualificata, essendo lo stesso, sulla scorta delle indagini svolte nell’ambito del procedimento “Rinascita-Scott”, definito un appartenente alla ‘ndrina di Cessaniti e dunque intraneo alla locale di Zungri, incaricato a dirigere un gruppo di personeimpegnato nello spaccio di sostanze stupefacenti, nella detenzione di armi e nella commissione di furti.
A sostegno della pericolosità sociale di Pino Fusca,definito anche soggetto abitualmente dedito al compimento di attività delittuose, la Procura Distrettualeevidenziava l’esistenza a suo carico di numerosi precedenti penali e di polizia, di frequentazioni e di contatti con soggetti pluripregiudicati e altre persone considerate operanti in un contesto deviante particolare.
L’avvocato Giuseppe Bagnato depositava una memoria con allegata documentazione al Tribunale di Catanzaro, dimostrando come l’attività di indagine riversata nel processo “Rinascita-Scott” non aveva consentito di elevare delle contestazioni nei riguardi di Fusca Pino – neppure rinviato a giudizio – con ciò attestando la sua assoluta estraneità a contesti mafiosi.
Il difensore segnalava altresì che le frequentazioni con soggetti pluripregiudicati e i precedenti penali e di polizia registrati a carico di Fusca erano elementi remoti nel tempo, tali dunque da non apportare nulla in termini di pericolosità effettiva ed attuale.
Il Tribunale della prevenzione di Catanzaro, sciogliendo la riserva, ha così rigettato la proposta di misura avanzatadalla Procura, non applicando la sorveglianza speciale nei confronti di Pino Fusca.
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