Giornata di udienza a Roma per il processo in udienza preliminare per Rinascita Scott, il blitz anti 'ndrangheta guidata da Nicola Gratteri. A processo 452 imputati nella sede capitolina, mentre altri 4 si troveranno a Vibo Valentia per il rito immediato a novembre.
Oggi il Giudice ha letto l'ordinanza con cui ha deciso sulle questioni preliminari sollevate nelle scorse udienze da parte degli avvocati di difesa:
In particolare, il Gup ha rigettato la questione sollevata per Mangone Giuseppe di omessa notifica del 415 bis che invece risulta effettuata; rigettata l'eccezione di omessa notifica del 415 bis posto dalla difesa dell'avvocato Francesco Stilo ad uno dei difensori di fiducia che si sono nel tempo avvicendati, essendo intervenute nomine e revoche reiterate nei confronti dei medesimi difensori Paola Stilo, Pietro Chiodo e Avvocato Cirami (8 nomine a favore di uno con revoche delle precedenti, 2 nomine ad un altro, 4 nomine ad altro ancora): per il giudice non v'è stata alcuna lesione sostanziale al diritto di difesa dell'imputato visto che l'avviso è stato notificato ai suoi difensori, difensori che peraltro hanno partecipato all'udienza preliminare sin dall'inizio. Quindi, per il Gup, nessun pregiudizio è configurabile per il suo diritto di difesa, e ciò conformemente all'insegnamento della Cassazione che invita ad abbandonare valutazioni meramente formalistiche, nonché ai sensi dell'art. 182 che prevede una sanatoria nei casi in cui la parte ha dato causa o contribuito a dare causa alla nullità.
Il Gup ha rigettato l'eccezione relativa all'omesso interrogatorio per Mario De Vito a seguito della notifica del 415 bis per mancato rispetto del termine di 3 giorni dall'avviso, visto che tale previsione non si applica nel caso di specie trattandosi di richiesta avanzata dall'imputato nel suo interesse, né può ritenersi legittimo l'impedimento dedotto dall'imputato a partecipare all'atto; rigettata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 418 c.p.p. per mancata separazione delle posizioni processuali che possano essere definite agevolmente, trattandosi di questione irrilevante non dimostrandosi che l'odierna udienza si dilungherà per attività processuali relative ad altri imputati, seguendosi le ordinarie cadenze temporali previste dal codice, e manifestamente infondata ai sensi dell'art. 111 Cost. visto che paradossalmente dovrebbero celebrarsi altrettanti processi per ciascun imputato rispetto al quale è ragionevole la scelta del legislatore di celebrare un'unica udienza preliminare, ed è coerente con ragionevole durata del processo.
Ancora: rigettata la questione relativa alla mancata indicazione di Domenico Preiti tra le persone offese trattandosi di una questione irrilevante, anche considerato che la persona offesa è altra, tale Vitale Luca; rigettata la questione relativa alla duplicazione di contestazioni in capo a Pietro trattandosi con ogni evidenza di mero errore materiale; rigettata la questione relativa alla omessa citazione dei terzi interessati al sequestro, valendo tale previsione per il processo di cognizione e non per l'udienza preliminare, tanto che essa si conclude con provvedimento privo di effetti rispetto ai terzi;
Accolta per Francesco Varone l'eccezione di omesso notifica dell'avviso 415 bis nei confronti del difensore di fiducia, erroneamente effettuata ad un suo omonimo, disponendo quindi lo stralcio di tale posizione e la restituzione degli atti al pm.
Sulla nullità del 415 bis per omessa conoscenza della lingua, occorre premettere che l'accertamento sulla conoscenza è un accertamento di merito non censurabile in sede di legittimità, per cui ad avviso del giudicante il Tailai ha subito un processo in Italia nel 2004 per detenzione di stupefacenti nel quale ha patteggiato la pena ed ha preso parte a conversazioni intercettate nelle quali conversava in italiano, mentre per Scultai non vi sono conversazione in lingua italiana e sono gli stessi operanti a dare atto che l'imputato non parla italiano, per cui l'avviso 415 bis andava tradotto in lingua a lui conosciuta, con conseguente nullità dell'avviso per Scultai.
In sostanza, il Gup ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di conclusione indagini nei confronti degli imputati Francesco Varone e Scultai Nurezime, per i quali dispone lo stralcio e la restituzione degli atti al pubblico ministero.
L'avvocato Aldo Ferraro per Michele Marinaro si è opposto alla richiesta di costituzione di parte civile del comune di FIlandari, di Nicotera e di Zungri non rientrando, Marinaro, tra gli imputati del reato associativo contestato al capo A della rubrica, ma di concorso esterno che presuppone appunto l'estraneità dal sodalizio in contestazione, nei confronti della Regione Calabria per la inamissibilità dell'atto carente della individuazione delle ragioni che giustificano quella richiesta oltre alla mancanza in udienza del procuratore speciale nominato dalla Regione, nonché di due privati che chiedevano di costituirsi parte civile nei confronti di tutti gli imputati, rilevando il difetto di legittimazione a tale costituzione, essendo essi persone offese da un reato di usura asseritamente commesso da imputati diversi da quelli nei cui confronti gli stessi hanno chiesto di costituirsi parte civile.
Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736