
Di SALVATORE ROCCA*
Dalla mezzanotte del 12 luglio 2026, la circolazione stradale in Italia ha voltato pagina. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’8 giugno 2026 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 – non è una semplice nota burocratica, ma un provvedimento di rottura che pone fine a una prassi, quella dell’"approvazione" semplificata, che per anni ha minato la certezza del diritto e la serenità delle famiglie italiane.
Come avvocato, ho visto fin troppe volte il disagio di cittadini vessati da multe seriali, inflitte da apparecchiature la cui legittimità tecnica era quantomeno dubbia. Questo decreto chiude la stagione del "far west" elettronico, imponendo standard rigorosi che mettono finalmente al centro la trasparenza dello strumento e la tutela dell’automobilista.
Il cuore del Decreto: omologazione nazionale e controllo del ciclo di vita
Il cuore pulsante del nuovo assetto normativo risiede nell’obbligo di omologazione nazionale. Finora, la distinzione tecnica tra "approvazione" e "omologazione" è stata terreno fertile per ricorsi infiniti. Oggi il legislatore è chiaro: per essere legittimi, gli autovelox devono superare un test di omologazione del prototipo, certificato dal Ministero in conformità a requisiti tecnici stringenti (Allegato A e B).
Le innovazioni tecniche introdotte sono sostanziali:
1. Taratura obbligatoria annuale: Ogni dispositivo di misura deve essere sottoposto a una verifica periodica con cadenza annuale. In caso di esito negativo o di mancato rispetto delle scadenze, il dispositivo è formalmente inibito all'uso.
2. Verifiche di funzionalità: Accanto alla taratura, viene introdotta la "verifica di funzionalità" dell'intero sistema. Il dispositivo deve dimostrare di saper correttamente associare la velocità al veicolo, acquisire immagini nitide e classificare i mezzi per macro-categorie.
3. Il "fascicolo tecnico": Gli enti accertatori (Comuni e Province) hanno ora l'obbligo di costruire e conservare un fascicolo che attesti la piena regolarità del dispositivo. Una mancanza nella documentazione, o una taratura scaduta, rendono il verbale viziato e annullabile in sede di contenzioso.
Cosa cambia per le famiglie e i consumatori?
Per le famiglie, questo decreto è uno scudo contro l'abuso della funzione sanzionatoria. Non si tratta di promuovere l'impunità – la sicurezza stradale resta un dovere civico supremo – ma di esigere che lo Stato, quando sanziona, utilizzi strumenti infallibili e non discutibili.
Cosa dobbiamo aspettarci?
Riduzione delle "trappole": Molti dispositivi non conformi sono stati spenti o dovranno essere sostituiti. I Comuni dovranno ora investire in qualità, non in quantità, posizionando le postazioni solo dove la sicurezza stradale lo richiede realmente, e non dove il flusso di cassa è più facile da intercettare.
Maggiore facilità di difesa: Con l'omologazione nazionale, la giurisprudenza ha ora un binario univoco. Un verbale che non riporta gli estremi della specifica omologazione o che si riferisce a dispositivi "approvati" ma non omologati, è un atto debole.
Trasparenza: La segnaletica preventiva rimane un requisito chiave. Se percorrendo una strada notate postazioni prive di cartellonistica conforme o apparecchi obsoleti, il diritto al ricorso non è solo una possibilità, è un dovere civico per pretendere il rispetto della legalità.
La nostra vigilanza non si ferma
Come associazione CAMMINO e come avvocato, continuerò a vigilare affinché il cittadino non sia ridotto a un mero numero di matricola da sanzionare. La giustizia stradale deve essere umana, trasparente e rigorosa.
*Avvocato, Presidente della sede territoriale di CAMMINO, fondatore del Movimento Forense Crotone
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