S. Anna Hospital. Il TAR: "Il blocco delle attività ordinato dall'Asp era erroneo"

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La sede del Tar Calabria
  03 luglio 2021 19:01

Il Tar di Catanzaro ha annullato i provvedimenti con cui l'Asp di Catanzaro aveva affermato che il S. Anna Hospital non risultava accreditato e quindi non avrebbe potuto operare per conto del servizio sanitario regionale. Occorre fare un passo indietro, alla vigilia di Natale 2020, con una nota interna l'azienda sanitaria provinciale aveva fatto esplodere il 'bubbone' di fatto bloccando l'attività della clinica catanzarese. E' su quest'atto che il Tar si è pronunciato, mentre è diverso il procedimento relativo alla delibera di mancata sottoscrizione del contratto 2020, comunque in via cautelare già sospesa dal giudice amministrativo in attesa del pronunciamento di merito. In sostanza, viene riconosciuto come la clinica S. Anna hospital, rappresenta e difesa nel giudizio dall'avvocato Alfredo Gualtieri. abbia fatto regolare richiesta di rinnovo dell'accreditamento e i ritardi nel perfezionamento successivo non possano essere attribuiti alla clinica. 

In sostanza il Tar ha accertato "l’erroneità della constatazione effettuata dall’A.S.P. circa l’insussistenza dell’accreditamento in capo a Villa S. Anna". "L’art. 11, comma 7, l.r. 24/2008, stabilisce che «l’accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento all’Azienda sanitaria competente»".

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"Ebbene - si legge nel dispositivo-, consta agli atti di causa che la struttura, definitivamente accreditata con d.p.g.r. n. 21 del 20 febbraio 2014, ha presentato alla Regione Calabria formale istanza di rinnovo, protocollata in data 8 gennaio 2015, dunque nel rispetto del termine dei sei mesi antecedenti alla scadenza dell’accreditamento originario. All’istanza ha fatto seguito un lungo iter procedimentale, frastagliato da molteplici incombenti istruttori, che si è dilungato sino all’anno corrente con l’adozione, da parte del Commissario ad acta, del D.C.A. n. 43 dell’11 marzo 2021. Come osservato da questo Tribunale all’esito del giudizio promosso da Villa S. Anna avverso il diniego di contrattualizzazione per l’anno 2020, quest’ultimo decreto non costituisce l’attribuzione ex novo dell’accreditamento sanitario, bensì il rinnovo dell’accreditamento del 2014. «Il D.C.A. n. 43/2021 è … un provvedimento idoneo a creare un’eccezionale saldatura con l’accreditamento antecedente, onde non penalizzare la struttura per un improprio prolungamento dell’iter procedimentale. Tanto si ricava dalla motivazione del D.C.A., che riporta la circostanza che la struttura ha presentato l’istanza di rinnovo entro il termine dell’art. 11, comma 7, l.r. 24/2008 … e sintetizza i complessi accertamenti e interlocuzioni che ne sono conseguiti. Tanto trova conferma anche nel pregresso comportamento dell’A.S.P., che, sino al 2019, ha concluso i contratti per la regolamentazione delle prestazioni sanitarie sulla scorta dell’accreditamento originario» (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 24 maggio 2021, n. 1079). Pertanto, nelle more del procedimento, tempestivamente attivato dalla struttura sanitaria, cui neppure può essere addebitato il suo prolungamento oltre la scadenza dell’accreditamento originario, la decisione dell’A.S.P. di considerare la ricorrente priva di legittimazione a operare per il servizio sanitario, assunta tra l’altro in difetto di un’istruttoria adeguata rispetto all’incidenza della determinazione, si rivela erronea". L'Asp è stata condannata a pagare le spese di lite.

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