Sanità. In Senato l'emendamento che riscrive il Decreto Calabria bis e plasma una super struttura commissariale

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Venticinque unità in tutto da assumere con procedure straordinarie. La struttura commissariale avrà grandi poteri. I commissari straordinari attuali saranno confermati o di nuova nomina entro quattro mesi. L'emendamento dei senatori di Forza Italia e Fratelli d'Italia

  24 novembre 2021 22:04

di GABRIELE RUBINO

Entro sei mesi l'aggiornamento del Piano di rientro della sanità calabrese, la struttura commissariale sarà composta da venti unità reclutabili anche con procedure 'non tipizzate' più altre cinque di nomina fiduciaria, struttura che potrà pesantemente intervenire sul dipartimento regionale Tutela della Salute, entro quattro mesi saranno confermati o nominati nuovi commissari straordinari di Asp e aziende ospedaliere. Sono alcuni dei contenuti dell'emendamento al Decreto Fisco-Lavoro in discussione al Senato che introduce all'articolo 16 bis "Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della Regione Calabria". Da un lato, come già annunciato dal presidente-commissario Roberto Occhiuto, si va ad ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale dello scorso giugno e dall'altro lato si 'riscrive' il Decreto Calabria bis. In realtà gli emendamenti sono due, seppure con gli stessi contenuti, uno a firma dei senatori calabresi di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, Fulvia Michela Caligiuri e Marco Siclari e l'altro a firma Zaffini, de Bertoldi, Maffoni e Drago di Fratelli d'Italia. Addirittura spunta l'ipotetica data del ritorno alla 'gestione ordinaria della sanità regionale entro il 31 dicembre 2024'. E in effetti l'impianto delle norme è tarato su un triennio. Tre anni in cui Occhiuto si giocherà tutto. 

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LA NUOVA STRUTTURA COMMISSARIALE DA 25 UNITA' RECLUTABILI CON PROCEDURE SPECIALI CON UN FONDO DA 10 MILIONI ALL'ANNO- Anzitutto, la struttura commissariale (che è composta da Occhiuto commissario e, al momento, da Maurizio Bortoletti, come sub-commissario) entro un semestre propone al governo l'aggiornamento del Piano di rientro e dei programmi operativi per arrivare alla gestione ordinaria entro dicembre 2024. Per rendere efficaci questi provvedimenti sarà necessario un passaggio in Consiglio dei ministri. Il Tavolo di monitoraggio oltre a monitorare il piano dovrà 'entro il mese di febbraio', verificare il bilancio dell'esercizio concluso. Come sarà composta la struttura commissariale? "Una unità di livello dirigenziale generale, cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali... Detto personale - si legge nel testo dell'emendamento- è reclutato attraverso ogni utile procedura, anche non tipizzata purché aperta e trasparente, che consenta di acquisire rapidamente, senza la formazione di graduatorie o di valutazioni per merito comparativo, le indicate risorse umane, ed è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in deroga ai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico, le relative competenze e  il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima". Oltre ai 20, c'è poi: "Il menzionato contingente di personale è completato da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati sulla base di scelta fiduciaria, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione". Per coprire la spesa sono stanziati 10 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 al 2024. La costituzione della struttura di supporto avviene con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Nello stesso atto viene approvato:  "il piano di lavoro, e relativo cronoprogramma, definito dalla Struttura commissariale sulla base di una preliminare ricognizione delle criticità".

IL SUPPORTO AL DIPARTIMENTO SALUTE E I POTERI DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE- E' anche prevista una norma che inciderà sul dipartimento regionale Tutela della Salute. "Vengono individuati gli incarichi dirigenziali, corrispondenti a posizioni vacanti presso il Dipartimento, conferiti attraverso il ricorso al comando, distacco o fuori ruolo, in deroga al relativo ordinamento, al personale di pari livello dirigenziale appartenente alle aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo servizio sanitario regionale". Addirittura in casi di evidenti criticità, o nel dipartimento o negli enti del servizio sanitario regionale,  "la Struttura commissariale può avocare la predisposizione dell'atto o lo sviluppo dell'attività o può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea del personale della Struttura di supporto, anche in posizione di sovraordinazione". Nei casi più estremi verso i vertici di Asp o aziende ospedaliere può essere disposta la "sospensione delle funzioni in atto". Rispetto alla precedente versione del Decreto Calabria bis, viene confermato l'aiuto di Agenas e il piano di assunzioni straordinario da 12 milioni di euro annui, rimasto lettera morta sotto la gestione Guido Longo. 

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I COMMISSARI STRAORDINARI DI ASP E AZIENDE OSPEDALIERE- L'altro punto interrogativo è il destino degli attuali commissari straordinari in carica. L'emendamento prevede che entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto la struttura commissariale "conferma o nomina" un commissario per ogni ente. Rimane la possibilità di attingere anche al di fuori dell'elenco nazionale degli idonei a direttore generale, ma cambiano le verifiche. Entro due mesi dalla nomina o trenta dalla conferma aggiornano gli atti aziendali. Dovranno trasmettere i seguenti documenti: "una verifica di coerenza, compatibilità e conformità con la situazione economica finanziaria dell'ente; b) ai seguenti documenti contabili adottati e approvati: bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, conto consuntivo annuale degli ultimi 5 esercizi e ultimo preconsuntivo; c) alla sintetica relazione sulla gestione dell'esercizio in corso, con la indicazione delle criticità e delle soluzioni adottate, con la descrizione delle attività svolte, in corso e programmate, nella competenza, in materia di prevenzione della corruzione, di tutela della privacy, di sicurezza dei pazienti e delle infrastrutture, di gestione del rischio clinico e in materia antinfortunistica; d) alla prima analisi della situazione della debitoria con particolare riferimento ai crediti commerciali e alle azioni esecutive e ai pignoramenti notificati o comunque noti per pagamenti scaduti nel 2016 o nelle annualità successive". In mancanza scattano diffide e oltre la decadenza.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I COMMISSARI STRAORDINARI- Ci sono disposizioni ad hoc per evitare problemi emersi in passato:  "Nel caso di bilanci consuntivi interessati da procedimenti penali o erariali, gli stessi mantengono la loro funzione e devono essere integrati dalla attestazione delle sopravvenienze accertate o della integrazione del fondo rischi per le manifestazioni oggetto del procedimento non ancora acquisite, che dovranno trovare capienza tra le poste contabili dell'esercizio finanziario 2021". Inoltre,  "nel corso dell'anno 2022, i vertici delle Aziende sanitarie descrivono in ogni atto deliberativo la coerenza sostanziale della spesa con gli obiettivi del Piano di rientro e dei Programmi Operativi vigenti, al di là della circostanza che l'intervento discenda dalla avvenuta approvazione del bilancio preventivo". 

NORMA SU ASSUNZIONI ANCHE AL DI FUORI DEL PERIMETRO SANITARIO. C'è infine una  norma che tracima il perimetro sanitario: "...Al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la regione Calabria può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale".

 

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