




di FILIPPO COPPOLETTA
Il futuro dell’Accademia di Belle Arti "Aghia Soros" a Santa Caterina dello Ionio resta saldamente ancorato alle mura di via Perdicari, nonostante il tentativo del Comune di sfrattare la Civitas Humana Onlus. Con un’ordinanza che entra nel merito della correttezza dei rapporti tra pubblica amministrazione e privati, il Tribunale di Catanzaro ha sospeso gli effetti della risoluzione contrattuale decisa dall'ente locale, accogliendo il ricorso d'urgenza presentato dall'associazione per tramite del suo legale, l'avvocato Giuseppe Pitaro.
Il provvedimento, a firma del giudice Mario Rocco Vincenzo, non si limita a una decisione burocratica, ma traccia un confine netto tra l'applicazione meccanica delle clausole contrattuali e il principio superiore della buona fede, salvaguardando un investimento di oltre due milioni di euro e il diritto allo studio di docenti e alunni.
La vicenda affonda le radici in un accordo del 2023 che concedeva l'immobile comunale alla Onlus per dodici anni, con l'obiettivo di creare un polo di Alta Formazione Artistica (Afam). Il Comune, tuttavia, aveva inserito una clausola che prevedeva la fine automatica del rapporto se l'autorizzazione ministeriale non fosse arrivata entro un anno. Quando i tempi del Ministero si sono dilatati, l'associazione non è rimasta inerte: ha stretto una convenzione con il Conservatorio Statale di Nocera Terinese, garantendo la continuità dei corsi e trasformando un edificio degradato in una struttura d'eccellenza dotata di biblioteca e laboratori. Nonostante questa attiva ricerca di soluzioni, il Comune ha deciso di attivare la "clausola ghigliottina", chiedendo la restituzione immediata dell'immobile e ignorando i progressi compiuti sul campo.

L'avvocato Giuseppe Pitaro
Un nodo cruciale che ha pesato sulla decisione del Tribunale riguarda la legittimità stessa dell'atto di sfratto, che appare macchiato da un singolare "vuoto di potere". La determina firmata il 7 gennaio 2026 dal responsabile dell'area tecnica è infatti finita sotto la lente d'ingrandimento poiché, in quella data, l'incarico del dirigente risultava formalmente scaduto. Il tentativo dell'amministrazione di giustificare l'operato attraverso una nota del Sindaco scritta a mano, priva di protocollo e di firma digitale, è stato respinto dal giudice. Quest'ultimo ha ravvisato una "carenza di potere in concreto", sottolineando come un documento privo dei requisiti minimi di certezza informatica non possa sanare retroattivamente una posizione dirigenziale scaduta, rendendo di fatto l'atto di risoluzione viziato in partenza.
L'aspetto più significativo dell'ordinanza risiede però nella lezione di diritto civile che il magistrato impartisce sulla gestione delle clausole risolutive. Il Giudice ha evidenziato come qualunque clausola, per quanto scritta in modo esplicito, debba sempre essere vagliata alla luce della gravità dell'inadempimento. Nel caso dell'Accademia, il ritardo nell'ottenimento del bollino ministeriale diretto non è stato considerato una colpa tale da distruggere l'intero rapporto contrattuale. Al contrario, l'impegno profuso dalla Onlus per "procacciarsi" autorizzazioni alternative e la tolleranza mostrata dal Comune per quasi due anni suggeriscono che lo scopo del contratto fosse comunque garantito.
Il Tribunale ha così ribadito che il diritto non può ignorare la realtà dei fatti: se l'attività didattica esiste e la struttura è stata riqualificata con fondi privati, una clausola automatica non può essere utilizzata in modo ritorsivo o puramente formale, dovendo sempre prevalere l'equilibrio tra le parti e la tutela del legittimo affidamento di chi ha investito nel bene pubblico.
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