Sarah Yacoubi: "Green Pass e privacy, i regolamenti ad hoc per evitare le sanzioni"
28 settembre 2021 22:20di SARAH YACOUBI*
Il governo ha aggiornato le norme che riguardano il ricorso al green pass sui luoghi di lavoro, rispondendo a domande su smart working, taxi e liberi professionisti. Ecco le regole da rispettare, ma soprattutto serve un regolamento aziendale ad Hoc nel rispetto della privacy.
Dal prossimo 15 ottobre, l’obbligo del green pass verrà esteso a tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato. Ma la verifica non sarà obbligatoria per i liberi professionisti che offrono servizi presso i domicili, come idraulici ed elettricisti, i quali però dovranno mostrarlo se accedono a un luogo di lavoro pubblico o privato. Questi sono alcuni degli aggiornamenti forniti dal governo per chiarire come funzioneranno le nuove misure di sicurezza.
I liberi professionisti devono avere il green pass?
Per accedere a luoghi di lavoro pubblici o privati, per svolgere la propria attività, i liberi professionisti dovranno mostrare la certificazione ai datori di lavoro o ai soggetti indicati per effettuare i controlli. Mentre nel caso di prestazioni svolte presso abitazioni private, i clienti non dovranno verificare il green pass perché “non sono datori di lavoro, ma stanno acquistando dei servizi”. In ogni caso però, specificano le indicazioni del governo, “è loro facoltà chiedere l’esibizione” del certificato. L’esenzione tuttavia non riguarda le prestazioni di badanti o colf, a tutti gli effetti impiegati di un privato che, in quanto loro “datore di lavoro è tenuto a verificare che il dipendente abbia il green pass”.
Si dovrà avere il green pass per salire su un taxi?
Una delle questioni più ricercate riguarda l’obbligo della certificazione per usare i servizi di trasporto automobilistico privato. In questo caso i clienti non saranno obbligati ad avere il green pass per usufruire del servizio.
Con l’obbligo del green pass decadono le misure di distanziamento sul luogo di lavoro?
No, le linee guida per la sicurezza dei protocolli vigenti restano in vigore e dunque resterà l’obbligo del metro di distanza tra colleghi nei luoghi di lavoro.
I privati avranno piattaforme di controllo specifiche come quelle della scuola o del pubblico impiego?
No. Al momento, si legge sul sito del governo, non sono previste piattaforme ad hoc come quelle della scuola. Pertanto i controlli potranno essere svolti tramite l’app Verifica19, già impiegata sui trasporti pubblici o per consumare all’interno di bar e ristoranti, o con altri metodi scelti dai datori di lavoro.
Chi deve effettuare i controlli?
Saranno i datori di lavoro a dover procedere ai controlli a campione del green pass, o i dipendenti a cui è stato assegnato questo compito, che dovranno anche verificare il possesso della certificazione da parte del titolare dell’azienda.
Le aziende possono incorre in sanzioni nel alcuni dipendenti non abbiano il green pass?
No, le aziende non saranno sanzionate nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse trovare dei lavoratori sprovvisti della certificazione, a condizione che le verifiche siano state effettuate “nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto da decreto legge 127 del 2021
Il provvedimento d'urgenza si propone di fornire condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, per il contrasto al Covid e per consentire una ripresa della operatività, ma fa tutto questo imponendo alle aziende stesse di dotarsi di un apparato documentale entro il 15 ottobre 2021. Vediamo i compiti assegnati alle imprese (articolo 3 del dl 127/2021)
Il compito da pianificare ed eseguire da parte dei datori di lavoro privato è la verifica del rispetto della limitazione dell'accesso ai luoghi di lavoro a chi possieda e, su richiesta, possa esibire la certificazione verde Covid-19. I compiti sono, quindi, di controllo nell'interesse generale e anche nell'interesse dell'impresa, che comunque deve assicurare condizioni di salubrità a beneficio di tutti coloro che hanno accesso ai locali.
La realizzazione dell'attività di controllo deve essere preceduta dalla definizione di modalità operative, entro il 15 ottobre 2021. Queste modalità operative devono avere, scrive il decreto legge, per oggetto l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, se possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. In sostanza, bisogna scrivere un documento con il piano dei controlli. Questo documento può articolare controlli a tappeto o controlli a campione. Se si sceglie il controllo a campione, occorre che il campione sia determinato e giustificato a proposito della rappresentatività dello stesso. Può contare il numero dei dipendenti, si può prendere in esame la collocazione territoriale dell'azienda in regioni a livello diverso di rischio e così via. Se nel piano non si dice niente, deve intendersi che i controlli si fanno a tappeto. Il piano deve dettagliare come e quando si fanno i controlli. Il decreto indica una preferenza rispetto ai controlli all'accesso, ma non è una opzione cogente. Se si sceglie un'opzione diversa, bisogna motivare le ragioni sottese a tale diverso orientamento.
I datori di lavoro, poi, devono individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di accesso limitato a chi ha il green pass. Quest'atto assume anche la natura di atto di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy. Al fine della sua regolarità si ritine che questo atto deve essere nominativo e che deve contenere la descrizione delle modalità concrete di effettuazione delle operazioni di verifica. Se la dimensione aziendale lo consente, vanno predisposti servizi aziendali deputati alle informazioni aggiuntive e all'intervento in caso di contestazioni e deve essere precisato che di quali dati sia possibile la verifica ed inoltre che non possono essere raccolti dati. Meglio anche aggiungere la specificazione che tutte le prescrizioni sono integrative degli obblighi lavorativi.
Rispetto alle modalità di verifica il decreto legge in esame richiama il dpcm 17 giugno 2021. Nel dpcm si precisa il divieto di raccolta dei dati dell'intestatario del green pass in qualunque forma e si consente la verifica dell'identità personale, mediante richiesta di un documento di identità. Quest'ultimo aspetto assume però una rilevanza secondaria in un ambiente in cui l'identità del lavoratore è comunque assicurata.
La mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre 2021 comporta la sanzione amministrativa da 400 a mille euro. La stessa sanzione è prevista nel caso dell'inosservanza degli obblighi di verifica.
L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sul green pass è, invece, punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro. A tale proposito il decreto aggiunge che restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
*Privacy Consultant, Data Protection Officer