Sarah Yacoubi: "La scuola a prova di privacy : dall’uso del cellulare alla registrazione delle lezioni, temi in classe e pubblicazione voti"

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images Sarah Yacoubi: "La scuola a prova di privacy :  dall’uso del cellulare alla registrazione delle lezioni, temi in classe e pubblicazione voti"
Sarah Yacoubi
  13 settembre 2024 17:59

di SARAH YACOUBI*

L’ambito scolastico è per sua natura fortemente interessato alle tematiche inerenti il trattamento dei dati personali, specie se si considera che le scuole, in quanto pubbliche amministrazioni, sono tenute a rispettare due principi fondamentali che spesso finiscono per entrare in conflitto tra di loro: il diritto alla riservatezza da una parte, e il principio di trasparenza amministrativa dall’altra.

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Inoltre, in considerazione del fatto che in ambito scolastico vengono trattati dati personali riferiti in gran parte a minori, esso è da sempre guardato con grande attenzione da parte del Garante della privacy.

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Con la pubblicazione della nuova edizione del vademecum “La scuola a prova di privacy”, il Garante mette a disposizione di famiglie e personale scolastico un importante strumento di consultazione volto a dirimere i dubbi più diffusi sul trattamento dei dati personali a scuola, tenendo conto delle numerose novità intercorse nei 7 anni successivi all’edizione del 2016 (prima fra tutte l’applicazione del GDPR, avvenuta il 25 maggio 2018, vale a dire 2 anni dopo la pubblicazione dell’ultimo vademecum).

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Dalle foto ai temi in classe, dalla registrazione delle lezioni all’uso del cellulare: in vista dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico il Garante per la privacy ricorda le regole da seguire con un vademecum e una sezione FAQ dedicata a questo tema.

Foto e video - Molti il primo giorno di scuola vogliono immortalare il momento, scattando una fotografia o facendo un video. Così succede anche durante recite o gite scolastiche. Nulla lo impedisce, le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale, ma il Garante ricorda che deve essere prestata particolare attenzione all’eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori, diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale dei minori che sono ritratti o ripresi.

    Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica non possono diffondere audio, foto, video (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza avere prima informato adeguatamente e aver ottenuto l’esplicito consenso delle persone coinvolte.

Si deve quindi stare attenti prima di caricare immagini e video su blog o social, o di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea come WhatsApp. Succede spesso, tra l’altro, che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti.

 

Utilizzo del cellulare - L’utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di audio e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, siano essi studenti, docenti o altro personale.

Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all’interno delle aule o nelle scuole stesse.

Con circolare dell’11 luglio 2024 il Ministero dell'Istruzione ha disposto il divieto di utilizzo in classe del cellulare all’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Registrazione lezioni - Gli studenti possono registrare le lezioni in classe per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo.

Attenzione però perché per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione su internet o sui social è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (docenti, famiglie, studenti, altro personale) e ottenere previamente il loro consenso.

Non è invece ammessa la videoregistrazione della lezione in cui si manifestano le dinamiche di classe, neanche qualora si utilizzino piattaforme per la didattica a distanza.

L’utilizzo delle piattaforme deve essere, infatti, funzionale a ricreare lo “spazio virtuale” in cui si esplica la relazione e l’interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza.

Nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l’utilizzo di telefonini e altri strumenti che siano in grado di registrare immagini e voci.

Va sempre garantito il diritto degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, o altre specifiche patologie, e per questo è possibile utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica (come il registratore, il computer, il tablet, lo smartphone, etc.) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano.

Tema in classe - Non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se riguardano argomenti delicati – è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.

Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d’ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.

In generale, nelle varie iniziative didattiche, considerata la particolare interazione che caratterizza la relazione e il dialogo educativo tra docente e alunni occorre sempre tenere in considerazione l’interesse primario del minore e le eventuali conseguenze, anche sul piano relazionale, che potrebbero derivare dalla conoscibilità/circolazione di informazioni personali o vicende familiari dell’alunno all’interno della classe o della comunità scolastica.

Pubblicazione voti - Le informazioni sul rendimento scolastico e sulla pubblicazione dell’esito degli esami sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dalla normativa di settore e dal Ministero.

 

Salvo lo specifico regime di pubblicità relativo agli esiti degli esami di Stato, non è ammessa la pubblicazione online degli esiti degli scrutini.

La pubblicazione dei voti online costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme all’attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati.

Una volta pubblicati, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati da soggetti estranei alla comunità scolastica, determinando un’ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità.

Pertanto gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione vanno resi disponibili, con la sola indicazione “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, (ivi compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti ai candidati) nell’area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento.

I voti riportati nelle singole discipline dall’alunno, invece, sono riportati nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali il singolo studente o la propria famiglia.

Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico è consentita l’affissione dei tabelloni, evitando di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.

Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

 

                        *Referente Regionale  “Regione Calabria”. Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy APS

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