di GABRIELE RUBINO
Sergio Costanzo svolgeva semplicemente la sua attività politica e non era a capo di alcuna associazione dedita alla gestione 'allegra' degli alloggi popolari a Catanzaro.
Sono trancianti le motivazioni, appena depositate, con cui i giudici del Tribunale della Libertà hanno ordinato (lo scorso gennaio LEGGI QUI) l'annullamento dell'ordinanza e la conseguente revoca degli arresti domiciliari nei confronti del consigliere comunale di Forza Italia (all'epoca dei fatti contestati 'Fare per Catanzaro"). A Costanzo veniva contestato di essere appunto il vertice di un'organizzazione a delinquere in grado di commettere diversi reati (fra falso e corruzione) tale da creare un sistema parallelo di gestione degli immobili Aterp. Accuse che non hanno retto in sede di Riesame per difetto di gravità indiziaria.
Costanzo sia nel corso dell'interrogatorio davanti ai giudici, assieme all'avvocato Gregorio Viscomi, che nelle prime uscite pubbliche dopo il ritorno in libertà ha difeso il suo ruolo di consigliere. Parole che, in qualche misura, riecheggiano nell'ordinanza del Tribunale della Libertà. La sua attività appare svolgersi "nell'alveo di una lecita attività politica sul territorio, volta ad acquisire informazioni e segnalazioni anche al fine di incrementare la efficiente gestione degli interessi pubblici nella titolarità di enti locali (Università, Policlinico, Comune), con i quali costantemente si rapportava, anche in maniera informale. Fatto, quest'ultimo, eventualmente rilevante sul piano politico - elettivo, ma non violativo di alcuna norma penale".
Gli interessamenti, su impulso dei cittadine, alle pratiche dell'Aterp, sono da "inserirsi nella complessiva gestione dell'attività politica esercitata dall'indagato il quale - si legge -, nella sua veste di consigliere comunale in Catanzaro si faceva portavoce di istanze, lamentele, proteste di numerosi cittadini che lo contattavano per esporgli le loro necessità".
E le visite e rimostranze che il consigliere aveva nei confronti dei dipendenti Aterp per le lungaggini burocratiche, per il Tribunale della Libertà era lecite: "Non emerge prova cautelare di una condotta del Costanzo volta ad imprimere una direzione non consentita all'operato degli uffici Aterp, né tantomeno una consapevolezza degli accordi illeciti intercorsi tra Fera e Celi, tanto è vero che egli non indirizzava il contenuto dell'atto, ma si rapportava con gli uffici avanzando solleciti e
richieste di informazioni". "In nessuna conversazione - si legge ancora - emerge l'intenzione del Costanzo di eludere le procedure normativamente previste o di istigare o determinare il proposito criminoso altrui; per quanto, indiscutibilmente, egli si interessasse di questioni anche personali e particolari , non risulta che abbia inteso indirizzare il contenuto dell'atto da adottare in senso illecito, nè che abbia richiesto una tempistica di favore stigmatizzando, al contrario, la dilatazione della pratica in un arco temporale tropp? lungo". Così come, in sede di Riesame, sono state escluse ipotesi di scambio elettorale o di ottenimento di altre utilità.
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