Scarsità dei vaccini. L’avvocato Agosto: "Occorre operare una scelta dei soggetti a cui iniettare le dosi”

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images Scarsità dei vaccini. L’avvocato Agosto: "Occorre operare una scelta dei soggetti a cui iniettare le dosi”
L'avvocato Vincenzo Agosto
  04 gennaio 2021 09:41

di VINCENZO AGOSTO*

"La scoperta e la produzione del vaccino anti Covid-19 in dosi non ancora sufficienti per tutta la popolazione porta necessariamente a una riflessione etica e giuridica, vista la necessità di procedere a una scelta dei soggetti cui iniettare il vaccino in via prioritaria.

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Se, infatti, è ben vero che è iniziata la campagna di vaccinazione, è altrettanto vero che non si è in possesso di dosi in numero sufficiente per potere procedere a una generalizzata somministrazione, anzi, per usare le parole della sentenza n. 118 del 26 maggio 2020 della Corte Costituzionale, “una congrua copertura immunitaria della popolazione, a presidio della salute di ciascun singolo, dei soggetti a rischio, dei più fragili, e in definitiva della collettività intera”.

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Ne consegue che occorre al momento operare una scelta dei soggetti cui iniettare il vaccino perché la vita fisica dell’essere umano è uno dei valori fondamentali, tramite cui ognuno realizza sé stesso, manifesta la socialità entrando in relazione con gli altri, esprime la propria libertà e progetta il futuro.

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È evidente allora che si pone un dilemma bioetico poiché taluni ritengono che la profilassi debba essere avviata partendo dai soggetti più deboli e maggiormente esposti agli effetti del virus, talaltri, invece, a coloro che hanno maggiore possibilità produttiva, altri ancora suddividono i soggetti in categorie scisse dalle condizioni di salute e da quelle anagrafiche per spostare l’attenzione sulle categorie di lavoratori, sussistendo, invero, variegati e forse infiniti metodi e schemi volti alla scelta dei soggetti da privilegiare inizialmente, tanto che nelle case di cura tedesche si provvede al sorteggio per non favorire nessun degente.

La Encyclopedia of Bioethics definisce la bioetica “come lo studio sistematico delle dimensioni morali - incluse la visione morale, le decisioni, la condotta e le politiche - delle scienze della vita e della cura della salute, usando le diverse metodologie etiche in un quadro interdisciplinare” (si veda The Free Press, New York 1978, (vol. I), p. XIX).

Specificate le premesse di questa breve indagine, appare utile chiarire che ogni e qualsivoglia soluzione da proporre al quesito esposto si deve porre in correlazione con il diritto alla vita, che ricomprende anche il diritto alla difesa della salute perché è in questa gerarchia di valori che si devono risolvere gli eventuali conflitti tra soggetti diversi ed è in questo contesto che si pone il dettato dell’art.32 della Costituzione che tutela la salute come “diritto dell’individuo e interesse della collettività”, ma anche, come contraltare, il diritto a non “essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Orbene, se la carenza delle dosi di vaccino rende la scelta di coloro cui somministrarli particolarmente delicata, poiché è evidente che in caso di omessa tempestiva vaccinazione dal Covid-19 può derivare la morte di un soggetto, è chiaro che nella pratica si tratta di attuare decisioni molto difficili.

A mio avviso, in primo luogo la scelta richiede che la politica di somministrazione sia trasparente e verificabile e in secondo luogo che i criteri da usare siano ben chiari, dovendosi però precisare che proprio al riguardo sorgono i dubbi bioetici, ancora al riguardo non analizzati.

L’omessa disamina della tematica, dovuta alla novità della stessa, porta a esaminare le soluzioni adottate in merito a fattispecie differente, sicché si può dare atto, ad esempio, di quelle concezioni che si sono sviluppate in merito ai criteri d’assegnazione degli organi per i trapianti, di cui si è occupato anche il Consiglio d’Europa, che ha raccomandato come criterio principale per la scelta il criterio terapeutico, ovverosia quello relativo all’urgenza dell’intervento, alla possibilità di riuscita del trapianto, alle prospettive di sopravvivenza.

Accanto al criterio medico, si rinvengono però anche altri criteri.

Innanzitutto si deve dare conto del criterio utilitarista prevalente negli Stati Uniti di America secondo il quale si deve tenere in considerazione la possibilità di ripresa della capacità lavorativa e le responsabilità che un soggetto ha nella società in quanto non solo si fa il bene di quella persona, ma si massimizza pure il vantaggio per l’intera società. Come è evidente tale criterio porta con sé difficolta applicative derivanti dalla difficoltà di misurare in maniera comparativa il valore sociale delle persone, oltre che una discriminazione classista dei soggetti disagiati o meno abbienti.

Altro criterio ritenuto valido è quello della casualità, che sceglie a caso i soggetti proprio per essere imparziali ed è in fondo il criterio del sorteggio utilizzato in Germania, di cui si dava conto poco sopra, ma che non tiene conto del criterio medico in quanto la causalità potrebbe giungere a privilegiare soggetti con ridotte possibilità di vita.

In realtà tutti tali criteri appaiono insufficienti ad affrontare il dilemma bioetico relativo ai soggetti cui somministrare il vaccino, sicché qualunque soluzione adottata non sarà conforme alle aspettative dei singoli esclusi dalla vaccinazione, dovendo di certo escludersi qualunque criterio che consentisse una discriminazione per motivi di razza, sesso o religione.

Solo in virtù di tali premesse sarà però possibile superare i pregiudizi riguardo alle categorie dei soggetti da vaccinare inizialmente, senza che si possa pensare che siano dati in relazione al potere economico o sociale, perché una tale discriminazione, porterebbe a discutere la complessiva politica sanitaria italiana e a minare le fondamenta sociali di un sistema e della stessa nostra concezione dello Stato.

Infatti nel parere del 27 novembre 2020 il Comitato bioetico nazionale ha evidenziato che ogni scelta deve “rifarsi al principio morale, deontologico e giuridico generale della uguale dignità di ogni essere umano e di assenza di ogni discriminazione e al principio morale integrativo dell’equità, principio sancito anche dalla Costituzione art. 3, che garantisce l’eguaglianza sostanziale quando si è di fronte a condizioni diseguali di partenza, con la considerazione di vulnerabilità per specifici bisogni. […] i criteri di priorità nelle vaccinazioni sono stabiliti sulla base dell’identificazione di gruppi ‘più a rischiò per l’attività lavorativa svolta o per le condizioni di età e di salute: l’esclusivo obiettivo della determinazione delle priorità consiste nell’esigenza etica di proteggere il più possibile ogni persona, nel rispetto dei principi di uguaglianza, alla luce dei doveri di solidarietà sociale (artt. 2 e 3 Cost.). Il CNB esclude dunque fin da ora il ricorso a lotterie o al criterio first come, first served: le prime perché basandosi sulla casualità, hanno come effetto la non considerazione delle differenze esistenti e delle particolari vulnerabilità; il secondo perché finirebbe con l’agevolare, in modo discriminatorio, chi ha più facilità di accesso ai vaccini, per ragioni logistiche o di possibilità di acquisire informazioni. In via generale, nel trattamento con misure di profilassi, occorre considerare al contempo l’etica clinica e l’etica della salute pubblica nel bilanciamento rischi/benefici, diretti e indiretti”.

Appare evidente che neppure il Comitato nazionale di bioetica fornisce una risposta univoca ed è per questa ragione che neppure questo intervento può giungere a una conclusione risolutiva, essendo pressoché impossibile individuare un criterio definitivo, ma su cui i filosofi, i giuristi gli scienziati dovranno necessariamente interrogarsi ancora per lungo tempo".

*Avvocato

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