Scontri dopo Cosenza-Catanzaro, le motivazioni del Tribunale sulle assoluzioni: “Impossibile identificare con certezza i responsabili”

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  23 gennaio 2026 09:25

Non è stato possibile individuare con certezza i singoli responsabili degli scontri avvenuti il 3 marzo 2024, al termine della partita Cosenza-Catanzaro, lungo la statale 107 nei pressi dello stadio San Vito-Marulla. Con queste motivazioni il Tribunale di Catanzaro ha assolto tutti gli imputati, riconoscendo l’assenza di prove sufficienti per sostenere le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

La giudice monocratica Stefania Antico ha sottolineato come, pur essendo pacifico che i disordini si siano verificati e che abbiano coinvolto centinaia di tifosi, non sia stato possibile attribuire con certezza le singole condotte agli imputati. Le immagini video acquisite agli atti, secondo il Tribunale, non consentono infatti una identificazione “univoca e individuale” dei soggetti ripresi durante i lanci di oggetti e i momenti di tensione con le forze dell’ordine.

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Nelle motivazioni si evidenzia come la presenza di una folla estremamente numerosa – con centinaia di tifosi accalcati nei pressi delle barriere e dei varchi stradali – renda strutturalmente complessa l’individuazione dei singoli comportamenti penalmente rilevanti. Le riprese delle telecamere di sorveglianza e i filmati amatoriali, pur documentando una situazione di caos, non permettono di distinguere in modo chiaro i volti e le azioni dei singoli imputati.

Secondo il giudice, il materiale probatorio si limita a mostrare “una situazione di disordine generalizzato”, ma non consente di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli imputati abbiano effettivamente lanciato pietre, danneggiato veicoli o opposto resistenza agli agenti.

Un altro punto centrale della sentenza riguarda l’elemento soggettivo del reato. Il Tribunale ricorda che, per configurare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, non basta la mera presenza sul luogo dei disordini, ma è necessario dimostrare la volontà cosciente di ostacolare l’azione delle forze dell’ordine.

Nel caso in esame, questa prova non è stata raggiunta: la partecipazione al corteo di tifosi e la presenza nei luoghi degli scontri non sono state ritenute sufficienti per dimostrare il dolo richiesto dalla norma penale. La sentenza riconosce che alcuni agenti delle forze dell’ordine hanno riportato ferite durante gli scontri, così come sono stati danneggiati mezzi di servizio e veicoli privati. Tuttavia, anche in questo caso, non è stato possibile stabilire un nesso diretto tra le lesioni subite e le condotte dei singoli imputati.

In mancanza di una identificazione certa degli autori materiali dei lanci di pietre e degli atti violenti, il Tribunale ha ritenuto inevitabile l’assoluzione.

Alla luce di queste valutazioni, tutti gli imputati sono stati assolti “perché il fatto non sussiste”, con formula piena. Il giudice ha inoltre respinto le richieste di risarcimento avanzate dalle parti civili, tra cui il Ministero dell’Interno.


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