Scontro sull'avvocatura regionale. L'Unaep chiede la revoca della nomina di Borgo: "Illegittima ed è già dirigente"

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images Scontro sull'avvocatura regionale. L'Unaep chiede la revoca della nomina di Borgo: "Illegittima ed è già dirigente"
Maurizio Borgo

L'Unione nazionale avvocati Enti pubblici fa eco al Coa. E intanto l'Anticorruzione regionale si muove per acquisire le dichiarazioni di Borgo

  20 agosto 2020 12:26

Anche l'Unione nazionale avvocati enti pubblici (Unaep) fa eco al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro e chiede la revoca della nomina ad interim di Maurizio Borgo. Una nomina che era stata la 'reazione' del presidente Santelli alla decisione del Tribunale del Lavoro di bocciare la precedente scelta ricaduta su Maria Maddalena Giungato in assenza di avviso pubblico.E intanto anche l’Anticorruzione regionale si muove per acquisire le dichiarazioni del segretario generale.

LEGGI QUI. E' scontro aperto sull'Avvocatura regionale. La diffida del COA: "Illegittima la nomina di Borgo: non è iscritto all'albo speciale"

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In una nota il segretario Regionale UNAEP CALABRIA  Giacomo Farrelli  e il presidente UNAEP, l'avv. Antonella Trentini, ricordano   che “con ordinanza n. 3581 del 14.8.2020 il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Catanzaro ha accolto le censure opposte dal ricorrente principale di cui al predetto giudizio ed a quello riunito r.g. n. 915/2020, quest’ultimo proposto dal Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro, unitamente ad altro libero professionista. In data 17 agosto 2020, con DPGR n. 107, preso atto del pronunciamento cautelare del 14 agosto ed anticipando l’intenzione di proporre reclamo avverso il provvedimento giudiziale, la Presidente della Regione Calabria ha inteso conferire ad interim al Aderente UILFPL Affiliato UILPA 2 Segretario Generale, Avvocato dello Stato Maurizio Borgo l’incarico di coordinatore dell’Avvocatura regionale”.

Un incarico spiegano “ da ritenersi illegittimo sotto diversi profili, poiché in evidente contrasto con numerose disposizioni legislative, nazionali e regionali, nonché in stridente conflitto con l’esegesi che la giurisprudenza ha dato dell’inquadramento della figura dell’avvocato pubblico, in relazione all’ordinamento professionale forense. In primis, appare palese la violazione del contenuto precettivo di cui all’art. 23 della Legge professionale forense (Legge n. 247/2012) che, nel disciplinare la figura degli avvocati degli enti pubblici, impone loro l’esclusività delle funzioni e l’iscrizione ad un Albo Speciale istituito presso il COA di appartenenza. Di fatti, conformemente alla disciplina nazionale, l’art. 10 della Legge Regionale n. 7/1996 stabilisce che «l’incarico di coordinatore è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un avvocato dipendente della Regione che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e sia iscritto all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori».

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"Inoltre, la nomina del Segretario generale quale coordinatore ad interim dell’Avvocatura regionale collide con il costante indirizzo giurisprudenziale (vedasi ex mutlis, Corte costituzionale, sentenza n. 91/2013, Cass. Civ. SS.UU. n. 19547/2010). Ed infatti, secondo consolidati principi normativi, risalenti alla prima legge professionale (R.D.L. n. 1578/1933), l’Ente pubblico può costituire un Ufficio Legale autonomo nell’ambito della propria pianta organica, inquadrandone i funzionari avvocati in via esclusiva allo svolgimento delle sole funzioni legali di competenza, assicurandone piena libertà ed autonomia con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa".

"Anche l’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense ha espresso, con pare prot. 12/VSG/SD/ag-17, chiara interpretazione in ordine all’assoluto divieto, rinvenibile nell’interpretazione sistematica delle disposizioni legislative attualmente vigenti ed afferenti l’ordinamento professionale, di conferire incarichi apicali e/o dirigenziali delle avvocature pubbliche senza il vincolo dell’esclusività". 

Da qui "l’urgenza di un provvedimento di revoca della DPGR n. 107 del 17 agosto 2020,  e nella denegata ipotesi in cui la Regione Calabria dovesse mantenere l’attuale assetto organizzativo dell’avvocatura interna, UNAEP porrà in essere le azioni giudiziarie ritenute opportune, per la tutela dei diritti ed interessi dei propri associati". 

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