Senza stipendio, 6 lavoratori cimiteriali diffidano la Catanzaro Servizi

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  06 maggio 2025 10:07

Nonostante il loro continuo lavoro nell’ambito dei servizi cimiteriali gestiti da Catanzaro Servizi Spa non hanno ancora ricevuto il pagamento di retribuzioni pregresse relative ai mesi di Maggio e Giugno 2024. Pertanto, sei lavoratori hanno, con l’Avv. Francesco Pitaro, notificato a Catanzaro Servizi Spa e al Comune di Catanzaro un atto di diffida al fine di ricevere i dovuti pagamenti.

Si legge nell’atto “Che gli istanti hanno lavorato nell’interesse e in favore di Catanzaro Servizi con la qualifica di operai addetti allo svolgimento delle loro mansioni con riferimento ai servizi cimiteriali; che, infatti, lo svolgimento dei servizi cimiteriali è di competenza di Catanzaro Servizi S.p.a.; che gli istanti hanno svolto la loro attività lavorativa con dedizione e attaccamento e regolarità; che, sebbene formalmente contrattualizzati con la società Formazione 4.0, gli istanti lavoratori hanno svolto la loro attività lavorativa nell’esclusivo interesse di Catanzaro Servizi Spa che si è rivolta, in qualità di committente, alla società Formazione 4.0; che, tuttavia, la società Formazione 4.0, a cui la Catanzaro Servizi S.p.a. si è rivolta, non ha proceduto al pagamento delle mensilità dovute ai detti lavoratori; che, più precisamente, i lavoratori istanti devono ancora ottenere il pagamento delle retribuzione relative ai mesi di Maggio e Giugno 2024;che, in buona sostanza, da un canto gli istanti hanno adempiuto in pieno la propria prestazione svolgendo la loro attività lavorativa, dall’altro canto, tuttavia, né Formazione 4.0, né Catanzaro Servizi/Committente, nel cui interesse sono state svolte le prestazioni lavorative, hanno proceduto al pagamento delle retribuzioni; che l’art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003 dispone che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”; che, pertanto, in base alla detta disposizione, dell’omesso pagamento delle retribuzioni rispondono in solido committente e appaltatore e, nel caso che occupa, Formazione 4.0 e Catanzaro Servizi S.p.a.; che tale principio, già affermato dalla disposizione de qua, è stata confermato dalla giurisprudenza( Corte Costituzionale N. 254/29017, Tribunale di Padova 18/12/2020, Tribunale di Genova N. 62/2021, Tribunale di Reggio Calabria N. 1423/2021); che, pertanto, nel caso che occupa, dell’omesso pagamento delle retribuzione deve rispondere Catanzaro Servizi Spa che è committente; che, pertanto, Catanzaro Servizi S.p.a. deve procedere, in favore degli istanti lavoratori, al pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di Maggio e Giugno 2024, delle quote di trattamento di fine rapporto, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi; che gli istanti lavoratori non possono ulteriormente tollerare l’omesso pagamento delle retribuzioni”. In conclusione “ si INVITA E DIFFIDA Catanzaro Servizi S.p.a., in persona del lrpt, a voler procedere, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento del presente atto, al pagamento in favore degli istanti lavoratori delle retribuzioni relative alle mensilità di Maggio e Giugno 2024, delle quote di trattamento di fine rapporto, dei contributi previdenziali e assicurativi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

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Con avvertenza che, decorso il termine assegnato, sarà proposta azione direttamente nei confronti di Catanzaro Servizi Spa con aggravio di spese a carico della Catanzaro Servizi Spa/ società committente”.

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