La segreteria nazionale dello Snap ha scritto oggi una lettera indirizzata agli organi governativi competenti per chiedere chiarimenti in ordine alle trattenute stipendiali per effetto della sospensione dal lavoro a causa della mancata vaccinazione Covid-19.
La lettera:
"Oggi 1° Maggio ricorre la ''Festa dei Lavoratori'' e come SNAP abbiamo volutamente scelto questa ricorrenza per ricordare quanto accaduto nel recente passato per effetto dell'applicazione del Decreto Legge 26 Novembre 2021, n. 172, art. 2 comma 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021.
Intere categorie di lavoratori vennero privati del DIRITTO AL LAVORO sulla base di una propria scelta sanitaria; difatti numerosi poliziotti non sottopostisi alla prevista vaccinazione sono stati privati di qualsiasi emolumento, di pistola, manette e tesserino e della dignità di svolgere la nostra professione.
La nostra Costituzione all'art. 4 recita: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il DIRITTO AL LAVORO e promuove le condizioni che rendano questo diritto effettivo" ma, purtroppo così non è stato ed ancora oggi numerosi poliziotti ed altri lavoratori a cui venne inibita l'attività lavorativa, stanno pagando con trattenute in busta paga.
Come SNAP riteniamo che l'assenza di retribuzione e di qualsivoglia forma di sostentamento (vedasi assegno alimentare) abbia inevitabilmente causato un notevole nocumento sotto il profilo economico con owii risvolti sulla sfera personale, psicologica, affettiva e familiare. Non si dimentichi la silente strage che vede sempre più uomini in divisa compiere il gesto estremo del sui,cidio; fenomeno che di certo questa situazione non ha arginato ma acuito.
La mancanza di forme di sostentamento risulta in contrasto con la imperatività delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2 001 e con le disposizioni del codice dell'ordinamento militare di cui ai commi 1e 2 dell'art. 2267 del D.Lgs. n. 66/ 2010.
La scrivente O.S. SNAP, sul tema, ha registrato molteplici segnalazione per le quali risulta essere in atto la decurtazione stipendiale, relativa al recupero della retribuzione, con voci in busta paga: ''ARRETRATI STIPENDIO ANNO PRECEDENTE'' e ''ARRETRATI STIPENDIO ANNO CORRENTE'".
Tramite queste "trattenute" l'amministrazione starebbe recuperando emolumenti erogati post emissione del sopra citato senza fornire ai destinatari alcun tipo di specifica in merito e senza concordare con questi le modalità distinte caso per caso in relazione alle oggettive situazioni personali.
Da quanto segnalatoci apparrebbe evidente che dette detrazioni vengano effettuate in maniera arbitraria, con abuso di diritto, senza tener in debita considerazione i contrapposti interessi dei poliziotti e delle loro famiglie.
La Giurisprudenza Amministrativa ha rilevato che la Pubblica Amministrazione, per principio consolidato in giurisprudenza e tenuto conto del principio di buona fede oggettiva e di solidarietà sociale (art. 2 della Costituzione), non poteva attivare il procedimento, volto al recupero della suddetta retribuzione, "in via automatica, generalizzata e indifferenziata a qualsiasi concreto di indebita erogazione...di somme ai propri dipendenti, dovendosi aver riguardo alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie dedotte in giudizio, tenendo conto della natura degli import i di volta in volta richiesti in restituzione, delle cause dell'errore che ha portato alla corresponsione delle somme in contestazione".
Per quanto sopra, nell'interesse della categoria rappresentata, lo SNAP ha dato mandato al proprio team legale "Studio Legale Parenti''' per l'invio di un documento (allegato alla presente) con cui vengono formalmente chiesti chiarimenti sulle modalità adottate per le ritenute prelevate dallo stipendio dei dipendenti e, specificatamente se le stesse siano riferite al lordo ovvero al netto stipendi e le specifiche voci contabili.
Come sindacato riteniamo ignavo in alcuni casi e colpevole in altri l'atteggiamento di chi, rappresentando i lavoratori TUTTI e ribadiamo TUTTI, abbia acconsentito senza batter ciglio o addirittura sollecitato, la privazione di qualsiasi forma di sostentamento legata a scelta sanitarie.
Questi sono gli stessi sindacati che oggi scendono in piazza a festeggiare il 1° Maggio, a festeggiare il lavoro ed i lavoratori, facendo finta di dimenticare questa buia pagina sindacale che ha connotato il recente passato.
Lo SNAP non dimentica ed è qui a chiedere chiarezza su quanto sta ancora accadendo. In attesa di celeri ed esaustive risposte si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. Originale firmato agli atti, Avv. Luigi Parenti (Patrocinante in Cassazione),Avv. Manueia Ferazzoli Avv. Silvia Pianura, Avv.Valentina Giardina, Avv. Marco Fini, Avv. Bianchina Diodato, Avv. Danieia Barraco, Avv.Giancarlo Scrima, Avv.Rita Ceccucci, Avv.Maria Azzurra La Creta, Avv.Alberto Bruno, Avv.Francesca Cherici, Avv.Luca Agli, Avv.Elena Posteraro, Avv.Giulia Savaglio, Avv.Giulia Guerriero, Avv.Raffaelia Lauriceij .A, Avv.Francesca Ida Barlelia, Avv.Ludovica Del Moro, Dott.Giorgio Nesci Dott.Luigitoscano Dott.Ssa Michela Ferrar!, Dott.Simone De Cristofaro Dott.Sergio Roberti, (Commercialista E Rev.Re Contabile)".
La prima lettera inviata il 28.04.2023 lo Snap chiedeva chiarimenti in ordine le trattenute stipendiali - SNAP - Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia.
La lettera:
"lo sottoscritto Avv. Luigi Parenti, nato a Roma il 17.04. 1961, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, con studio in Roma, Via Virgilio n. 8, nell'interesse di SNAP - Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia. Premesso che l'Amministrazione notificava con provvedimenti dei rispettivi Comandanti di Corpo o di Ufficio l' immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, ai sensi del Decreto Legge 26 Novembre 2021, n. 172, art. 2 comma 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021.
La suddetta sospensione rilevava anche sul piano economico, in quanto i dipendenti non hanno percepito la retribuzione per tutto il periodo di sospensione né è stato corrisposto alcun emolume.
La decurtazione, relativa al recupero della retribuzione , veniva indicata in busta paga alle voci ''ARRETRATI STIPENDIO ANNO PRECEDENTE'' e ''ARRETRATI STIPENDIO ANNO CORRENTE''.
L'assenza di retribuzione e di qualsivoglia forma di emolumento è tuttavia in contrasto con la imperatività delle disposizioni di cui al comma 2 dell' 2 del D.Lgs. 165/2001 e con le disposizioni del codice dell'ordinamento militare di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2267 del D.Lgs. n. 66/2010.
E' pertanto evidente che dette detrazioni sono state effettuate in maniera arbitraria, con abuso di diritto , senza tener in debita considerazione i contrapposti interessi dei dipendenti, soprattutto sotto il profilo economico causandogli un notevole nocumento che è in corso di quantificazione.
Ed invero, sul punto non può che rilevarsi che in fattispecie similari la Giurisprudenza Amministrativa ha rilevato che la pubblica amministrazione, per principio consolidato in giurisprudenza e tenuto conto del principio di buona fede oggettiva e di solidarietà sociale (art. 2 della Cost.), non poteva attivare il procedimento, volto al recupero della suddetta retribuzione, ''in via automatica, generalizzata e indifferenziata a qualsiasi concreto di indebita erogazione...di somme ai propri dipendenti, dovendosi aver riguardo alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie dedotte in giudizio, tenendo conto della natura degli importi di volta in volta richiesti in restituzione, delle cause dell'errore che ha portato alla corresponsione delle somme in contestazione...''( Cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, sent. n. 5014/2021).
Per tutto quanto esposto, si: CHIEDE Che l'Amministrazione voglia fornire chiarimenti sulle modalità adottate per le ritenute prelevate dallo stipendio dei dipendenti e, specificatamente se le stesse siano riferite al lordo ovvero al netto stipendiale e le specifiche voci contabili. Avv. Luigi Parenti".
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