Sospesa l'esclusione di due associazioni dal bando "Grandi eventi": la Regione dovrà fissare un nuovo termine per gli eventi non svolti per l'emergenza Covid

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La Cittadella regionale a Catanzaro
  12 luglio 2021 10:46

Il Tar Calabria ha sospeso l'esclusione dal bando "grandi eventi 2020" di due associazioni, con obbligo della Regione di fissare, entro il 30 luglio, nuovo termine per la realizzazione dell'evento da parte dei ricorrenti.

Il ricorso era stato presentato dall'avvocato Alfredo Gualtieri nell'interesse di Associazione Donne in Arte e Ama Calabria per l'annullamento  del decreto del Dipartimento Segretariato Generale - U.A.O. Promozione della Calabria e dei suoi asset strategici spettacoli e grandi eventi - n. 3470, emesso in data 1 aprile 2021, nella sola parte in cui, con richiamo all'"Avviso pubblico di selezione per l'attribuzione del marchio regionale dei grandi eventi calabresi e per la concessione di un sostegno economico annualità 2020", ha subordinato "l'ammissibilità definitiva a finanziamento" all'"avvenuto svolgimento dell'evento", nonché dello stesso "Avviso pubblico" nella sola parte in cui ha previsto che lo svolgimento dell'evento dovesse avvenire "fino al 31 dicembre 2020".

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Scrive il Tar: "All’esame sommario proprio della fase cautelare, appaiono muniti di fumus boni iuris i motivi di eccesso di potere posto che la comminata esclusione dall’agevolazione per applicazione della condizione del bando di realizzazione dell’evento entro il 31.12.2020 risulta irragionevole/contraddittoria tenuto conto dell’avere la Regione emanato la graduatoria nell’aprile 2021, delle misure anti Covid adottate dal Sindaco di Catanzaro con l’ordinanza n.1614/2020, nonché dal Governo a partire del DPCM del 24/10/2021 e del differimento del termine di realizzazione degli eventi deliberato in altre simili procedure per analoghe ragioni ed inoltre genera disparità di trattamento tra associazioni con eventi programmati nell’estate o in autunno/inverno".

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E ancora. "Deve ravvisarsi il periculum in mora in ragione delle finalità culturali dell’intervento finanziato e della natura dell’ente ricorrente con limitate capacità economiche su cui la gravità della crisi economica può avere incidenza non pienamente ristorabile in via risarcitoria e tenuto conto che allo stato non tutti i fondi risultano esauriti con i progetti ammessi".

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