di EDOARDO CORASANITI
Anche il Consiglio di Stato dà ragione al Mercato della Terra di Antonio Loprieno: è illegittima la revoca della locazione dell’immobile in via Aldo Moro, nei pressi del lungomare, chiuso dal Comune di Soverato a febbraio del 2017, nei confronti dell'allora noto locale di degustazione alimentare nella città ionica.
La vicenda nasce a febbraio del 2017, quando l’Amministrazione revoca la locazione dell’immobile concesso dopo l’aggiudicazione della gara d’appalto del marzo del 2016: manca il pagamento per la partecipazione al bando (pari a circa 1200 euro). Una ragione che spinge verso la chiusura del Mercato della Terra e la richiesta ai proprietari di restituire le chiavi dell’immobile.
La decisone provoca un po’ di stupore negli interessati, i quali si precipitano a sanare la situazione, chiedendo anche ripetutamente la possibilità di trovare una soluzione bonaria. Risposta negativa, il Comune procede dritto e vuole indietro l’immobile. Difesi da studio Corapi avvocati (in particolare, Simone Corapi), i proprietari, Antonio e Rossana Loprieno, fanno notare come l’esistenza di un giudizio al Tar presentato ad aprile del 2017 e il suo esito incerto avrebbe potuto comportare una serie di costi aggiuntivi, basti pensare allo smontaggio, al trasporto, al deposito. Niente da fare, a gennaio del 2019 il Comune dà esecuzione alla precedente ordinanza e riacquisisce il bene.
A luglio 2019 il risultato dei giudici del Tar (Vincenzo Salamone, presidente), i quali danno ragione allo studio Corapi avvocati e al Mercato della Terra. Il provvedimento di revoca è da annullare.
A dicembre scorso invece l'udienza davanti al Consiglio di Stato dopo l'appello del Comune di Soverato. Il Consiglio di Stato chiarisce che "è quindi pressoché impossibile rilevare le ragioni di interesse pubblico poste dalla amministrazione a base del suo provvedimento di così grave effetto, soprattutto ove le fasi che dovevano essere garantite dal deposito erano state adempiute senza incidenti e dopo che alla gara aveva partecipato un solo concorrente, l’affidataria Azienda Loprieno; e la difficoltà oggettiva e di carattere formale: invero, contro qualsiasi principio sulla stabilità e sicurezza dei rapporti, l’annullamento d’ufficio in questione non reca motivazione alcuna circa l’interesse pubblico concreto ed attuale giustificante una simile e seria determinazione".
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