
La V° Sez. Pen. della Corte di Cassazione, nell’udienza camerale del 24 aprile u.s., ha accolto il ricorso presentato dall’avv. Arturo Bova avverso la decisione della Corte di Appello di Catanzaro che aveva confermato l’applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale per mesi 18 con obbligo di soggiorno nei confronti di Giuseppe Ziparo.
Ziparo era stato già attinto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale a causa della commissione di gravi e reiterati reati in materia di cessione di sostanze stupefacenti e furto, e per i quali aveva riportato condanne penali definitive. La prima misura era stata revocata nell’anno 2017.
Successivamente, a seguito di un nuovo arresto avvenuto alla fine dell’anno 2022 per il possesso di un consistente quantitativo di cocaina, era scattata la nuova misura di prevenzione, la cui esecuzione era stata sospesa in quanto vigente già la misura cautelare della custodia in carcere.
Nella motivazione del provvedimento, il Tribunale di Catanzaro dava atto delle ulteriori gravi violazioni commesse nel periodo successivo alla sottoposizione alla prima misura di prevenzione e che lo stesso fosse stato tratto in arresto in quanto ritenuto a capo di una associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Girifalco e paesi limitrofi.
L’avv. Arturo Bova nel ricorso aveva evidenziato come il Tribunale della Prevenzione avesse omesso illegittimamente di valutare il requisito della “attualità” della pericolosità sociale. e che il periodo intercorrente tra la proposta e la data di applicazione della misura non fosse un periodo “neutro”, bensì un periodo in cui lo Ziparo si era perfettamente reinserito nel tessuto sociale e lavorativo, dedicandosi finanche ad attività scolastiche e di volontariato.
Argomentava siffatta considerazione anche sul presupposto che il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro nel 2025 aveva concesso in favore di Ziparo Giuseppe la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali e che lo stesso era stabilmente dedito ad attività lavorativa, autorizzata dal Tribunale medesimo.
Le argomentazioni difensive hanno trovato pieno accoglimento dinanzi alla Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato
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