Stop alla vendita all‘asta se la banca non prova la titolarità del credito, l'Adusbef "vince" davanti al Tribunale

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La responsabile regionale di Adusbef, avvocato Elena Mancuso
  20 aprile 2022 09:44

 Da settembre 2021, stiamo  assistendo ad un incremento fisiologico delle aste, dovuto principalmente al venir meno della sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto la prima casa del debitore che è rimasta in vigore per circa un anno a causa dell‘ emergenza sanitaria legata al  Covid. Questo significa che nel corso di questi mesi  di inizio del 2022  stiamo assistendo ad una concentrazione abnorme di vendite giudiziarie derivante dalla sovrapposizione di esecuzioni immobiliari rimaste pressoché ferme negli ultimi 12 mesi. Si stima che nel corso del 2022 verranno messi in asta circa 23mila immobili.  I dati non sono edificanti ma trovano conferma nell’indicazione statistica che oltre 16 milioni di Italiani risultano segnalati nelle banche dati come cattivi pagatori.

 L’ incremento delle esecuzioni e l’alta velocità di recupero dei crediti è anche grazie alle cessioni dei crediti deteriorati da parte delle banche a società terze  mediante le cartolarizzazioni e  le cessioni in blocco.

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Ma con una recente sentenza dell’ Adusbef  (Associazione dei Consumatori ) il Tribunale di Catanzaro in data 24 marzo 2022 ha detto Stop all’esecuzione immobiliare  iniziata con l'intimazione di un atto di precetto  notificato nell’ anno 2016  dalla Banca  a un presunto debitore per rate di mutuo non pagate perché  l'istituto di credito nel corso del giudizio non aveva fornito la prova della titolarità del credito.

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"Ed invero,  sottolinea l'avv. Elena Mancuso responsabile regionale dell‘ Adusbef  che nel  corso del giudizio la parte opposta ( la Banca ), sulla quale incombeva l’onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare l’effettiva titolarità del diritto di credito oggetto del presente giudizio, non vi è riuscita, non avendo allegato nè il contratto di cessione, né avendo fornito prova della pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, né dell’iscrizione del contratto di cessione nel registro delle imprese (art. 58 TUB). Essendo insussistente la prova della legittimazione ad agire il precetto è nullo e improduttivo di effetti. Questo è un importante principio che evidenzia come sia necessario individuare le parti anche ai fini liberatori in ipotesi di accordi di transazione e di sistemazione del debito per salvare la casa del debitore, in quanto bene essenziale per la famiglia" .

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