Strutture socio assistenziali, modifiche alla dgr 503/2019. Staine: "Deplorevole utilizzare i cittadini fragili per strumentalizzazioni politiche"

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on whatsapp
images Strutture socio assistenziali, modifiche alla dgr 503/2019. Staine: "Deplorevole utilizzare i cittadini fragili per strumentalizzazioni politiche"

  03 febbraio 2024 12:26

“Per formazione e cultura, specie nel mio lavoro, ascolto le idee di tutti e accetto le critiche, ma rifiuto le strumentalizzazioni, soprattutto se queste utilizzano le persone fragili. Ogni cambiamento porta con sé delle conseguenze, ma l'obiettivo comune è migliorare i servizi e tutelare sempre i cittadini, specie quelli più fragili”.

È quanto dichiara l'assessore alle Politiche sociali, Emma Satine, a seguito di alcune osservazioni, sollevate a mezzo stampa da alcune parti interessate, in merito alle modifiche alla Dgr 503/2019 e il relativo allegato A, che definisce i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali delle strutture socio assistenziali.

Banner

Le modifiche – è opportuno ricordare – sono state approvate in data 28/08/2023 dalla Conferenza permanente per la programmazione socio assistenziale regionale composta dalla Consulta delle autonomie locali e dalla Consulta del terzo settore, concordate preventivamente con il Tavolo tecnico composto dal settore welfare della Regione, dai rappresentanti degli Ambiti territoriali sociali e dal Terzo settore.

Banner

La cronistoria: la Regione Calabria dal 1° gennaio 2020 ha cessato totalmente le attività gestionali e amministrative in materia di welfare, impropriamente detenute dal 2000 (vista la Legge quadro 328/2000), trasferendo con Delibera di giunta regionale n°503/2019 avente ad oggetto: “Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i.” le competenze ai trentadue Ambiti territoriali sociali della Regione Calabria, istituiti con DGR n° 210/2015 e s.m.i. Alla Regione Calabria restano in capo i compiti previsti dall’art.8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché quelli di cui all’art. 9, comma 1, e all’art.11 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., ed in particolare le funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e verifica dell’attuazione degli interventi sociali.

Banner

Ciò premesso, la Regione Calabria trasferisce periodicamente le risorse destinate alla copertura dei servizi erogati; gli Enti comunali, nel caso specifico della loro forma associata in “Ambiti”, per come previsto dalla norma, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali e adottano direttamente gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini. Ciò significa che, nelle more della normativa che individua i beneficiari delle risorse/servizi, i Comuni capo Ambito programmano direttamente l’utilizzo delle risorse nelle modalità che gli stessi Enti ritengono più confacenti al proprio territorio. Nulla esercita la Regione Calabria nella gestione delle risorse, né nella destinazione, né nella modalità di erogazione.

“Per quanto concerne i servizi socioassistenziali residenziali e semiresidenziali – ha poi aggiunto l'assessore Staine – le modifiche sono state pensate per aumentare la qualità dei servizi e non l'arricchimento dei singoli. Ciò premesso, qualora risultasse necessario intervenire su problematiche normative, la Regione Calabria è pronta a fare la sua parte riaprendo il dialogo con i soggetti interessati e ponendosi sempre dalla parte del cittadino. Ma allo stesso modo, la Regione non può fungere da parafulmine per problematiche su cui non detiene competenze. Il welfare è, e deve essere inteso come garanzia di sicurezza e benessere dei cittadini tutti, nessuno escluso”.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner