Talerico: "Ecco perché non voterò la proposta d’istituzione dell’AOU di Cosenza"

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Antonello Talerico
  07 luglio 2025 18:18

 di ANTONELLO TALERICO*

Ho già rappresentato a qualche collega in occasione dell’ultimo Consiglio regionale le ragioni per cui non voterò la proposta di Legge di istituzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cosenza.
Da giurista non posso votare norme contrarie alla Legge e, spiego perché questa proposta non sia accoglibile.
1. Incompatibilità con i poteri commissariali e rispetto dell’art. 120 Cost. La proposta incide su ambiti strutturali del sistema sanitario regionale, proponendo l’istituzione ex lege (regionale ?!) di una nuova Azienda ospedaliero-universitaria (AOU). Tale intervento è innanzitutto in contrasto con la disciplina emergenziale vigente, che vede la Regione Calabria sottoposta a piano di rientro dal deficit sanitario.
Il decreto di nomina del Commissario ad acta attribuisce a quest’ultimo competenze esclusive in ordine alla riorganizzazione della rete ospedaliera, alla razionalizzazione delle strutture sanitarie e al rispetto dei parametri previsti dal d.m. 2 aprile 2015, n. 70. Alla luce di ciò, l’iniziativa legislativa in oggetto interferisce con le attribuzioni commissariali, ponendosi in potenziale contrasto con l’art. 120 Cost., che legittima l’esercizio del potere sostitutivo statale per garantire l’uniforme erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Tale posizione trova conferma in numerosi arresti della Corte costituzionale (v. sent. n. 137/2020; n. 275/2022), la quale ha chiarito che le Regioni sottoposte a piano di rientro non possono adottare provvedimenti di natura organizzativa o strutturale in materia sanitaria senza il preventivo e vincolante coinvolgimento del Commissario.
 
2. Conformità alla disciplina statale in materia di AOU – Violazione dell’art. 117, comma 3, Cost.
Il procedimento di istituzione di nuove aziende ospedaliero-universitarie è compiutamente disciplinato dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. 517/1999, richiede:
1.      una preventiva autorizzazione mediante decreto interministeriale (MIUR e Ministero della Salute);
2.      il parere della Conferenza Stato-Regioni;
3.      la valutazione del fabbisogno formativo e assistenziale nazionale;
4.      la formale istituzione mediante DPCM.
Nessuna delle quattro condizioni è sussistente nel caso di specie.
Ecco perché la proposta di legge regionale disattende integralmente tale procedura, istituendo la nuova AOU senza aver previamente acquisito i prescritti atti statali. Ne deriva una violazione della competenza legislativa concorrente in materia di salute, nonché dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato, con conseguente profili di illegittimità costituzionale.
 
3. Subordinazione dell’efficacia della legge a provvedimenti amministrativi – Anomalia sistemica.
L’articolo 4-quater della proposta legislativa prevede che, nelle more dell’adozione del DPCM istitutivo dell’AOU, trovino applicazione protocolli, accordi o decreti pregressi, eventualmente modificabili.
Tale previsione introduce una figura atipica nel panorama normativo: la “legge condizionata”, la cui efficacia resta sospesa fino all’adozione di un atto amministrativo statale futuro ed eventuale. Ciò è in contrasto con i principi costituzionali di certezza del diritto, tipicità delle fonti e gerarchia normativa, come affermato più volte dalla Corte costituzionale. Una legge non può restare in una condizione di efficacia sospesa sine die, né può affidare integralmente a fonti sub-legislative l’attuazione di assetti organizzativi complessi.
Inoltre, tale formulazione determina una situazione di incertezza applicativa e disallineamento sistemico, anche rispetto alle stesse finalità dichiarate dalla proposta.
 
4. Ingiustificata urgenza dell’entrata in vigore – Violazione dell’art. 41 dello Statuto regionale.
L’articolo 3 della proposta prevede l’immediata entrata in vigore della legge, in deroga al termine ordinario di vacatio legis di 15 giorni previsto dallo Statuto regionale. Tale deroga appare priva di giustificazione, in quanto nella relazione illustrativa non si rinvengono circostanze straordinarie o ragioni di urgenza che impongano un’applicazione immediata della norma. Sul punto, possiamo dire che la Corte dei conti, in più occasioni, ha stigmatizzato l’abuso della clausola di urgenza nelle leggi regionali, sottolineando l’esigenza di coerenza, trasparenza e prevedibilità dell’azione normativa.
 
5. Rilevanza e fondatezza pratica della proposta – Sospensione di efficacia e inattuabilità.
Sotto un profilo sostanziale, si evidenzia che l’intera proposta legislativa risulta essere priva di effetti giuridici immediati, essendo la sua efficacia subordinata all’adozione di un DPCM che, allo stato, non risulta essere esistente neanche nella sua fase istruttoria. Ecco perchè  la subordinazione dell’efficacia legislativa (Legge Regionale) a un atto amministrativo governativo (DPCM)  – che non è detto verrà mai adottato – svuota di contenuto la norma, rendendola giuridicamente sterile e organicamente incoerente.
In conclusione la proposta è inapplicabile per mancanza degli atti statali presupposti, e pertanto priva di effetto giuridico concreto.
 
*consigliere regionale

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