di ANTONELLO TALERICO*
Fondazione Betania Onlus rischia seriamente di chiudere i battenti. Difatti, i curatori nominati potranno proseguire nell’esercizio dell’attività d’impresa e dunque mantenere inalterati i livelli occupazionali (oltre che assicurare l’assistenza ai disabili ed agli ospiti delle strutture) soltanto se verrà ammessa la voltura di tutte le autorizzazioni e accreditamenti di cui era già titolare e che attualmente, proprio per effetto di quel contratto di affitto d’azienda, sono intestati a Karol Betania.
Proprio per questo in caso di mancata volturazione/reintestazione delle autorizzazioni in favore della Fondazione Betania Onlus, i curatori saranno costretti a cessare immediatamente definitivamente l’attività d’impresa con consequenziale licenziamento di oltre 370 lavoratori e ricollocazione degli ospiti attualmente presenti in altra sede.
Ciò in quanto, la durata ultraventennale del contratto di affitto d’azienda stipulato tra la Fondazione (in bonis) e la Karol Betania S.S. Srl è assolutamente incompatibile con le esigenze di celerità proprie di ogni procedura concorsuale come quella in atto (che non può eccedere i cinque anni), e pertanto i Curatori sono obbligati a recedere dal contratto di affitto d’azienda pendente alla data di apertura della Liquidazione Giudiziale, con la conseguenza che tutti i rami d’azienda attualmente condotti in affitto dalla Karol Betania dovranno retrocedere alla Curatela, unitamente ai rapporti di lavoro in essere.
Pertanto, l’unica possibilità per far rimanere in vita Fondazione Betania onlus presuppone la detta voltura in capo alla Fondazione delle autorizzazioni sanitarie e gli accreditamenti al SSR.
Tale soluzione tecnica è stata ritenuta ammissibile anche dal Consiglio di Stato (ex multis : v. sentenza n. 6145/2012) in casi del tutto identici a quello che ci occupa, ove è stato consentito la voltura ed il trasferimento delle autorizzazioni e degli accreditamenti in capo a Società fallite, per come ritenuto anche da parte di altre Regioni d’Italia (Regione Molise, Regione Lazio, Regione Marche, ectc…).
Ciò in quanto il curatore fallimentare, pur se subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all’impresa fallita, non diviene un sostituto del fallito, mantenendo la qualità di un organo del fallimento che, in veste di pubblico ufficiale, amministra il patrimonio fallimentare nell’interesse dei creditori e, quindi l’esercizio provvisorio diviene strumento conservativo del patrimonio dell’impresa fallita. La curatela così mantiene una posizione di terzietà nei confronti dell’attività svolta dall’impresa prima dell’apertura del fallimento.
Si aggiunga, che nel caso della Fondazione Betania Onlus il Giudice Delegato presso il Tribunale di Catanzaro, con provvedimento del 21.7.2023, aveva già autorizzato l’esercizio provvisorio e -dunque- la prosecuzione dell’attività d’impresa, in quanto alla data di apertura della Liquidazione Giudiziale la Fondazione ancora gestiva i due rami d’azienda costituiti dalla “Casa Famiglia per persone con disabilità grave Airone” sita in Serra San Bruno e “Casa Mons. Don Nicola Paparo” sita in Gasperina e che tali attività vengono regolarmente condotte in forza di autorizzazioni sanitarie e accreditamenti tuttora in vigore e mai a tutt’oggi revocate nonostante l’apertura della procedura concorsuale di liquidazione giudiziale in atto.
Ecco perché è necessario che l’attività d’impresa in esercizio provvisorio prosegua pel tramite dei curatori della Fondazione anche relativamente a tutti gli altri rami d’azienda che, a seguito del recesso dal contratto di affitto d’azienda “rientreranno” nella disponibilità della Fondazione.
Rispetto a tale quadro il Settore Politiche Sociali del Comune di Catanzaro con nota prot. 97111 del 17.8.2023 ha richiesto un parere in merito alla possibilità di retrocessione delle autorizzazioni sanitarie e amministrative in favore della Fondazione, paventando, altresì, l’impossibilità di procedere al loro rilascio in favore di soggetti sottoposti a procedura concorsuale per effetto della preclusione contenuta nell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 richiamato dagli artt. 14 e 20 del Regolamento Regionale n. 22/2019.
Pertanto, le sorti di Fondazione Betania dipendono dal parere che verrà rilasciato dall’Avvocatura Regionale, la quale certamente riconoscendo la giurisprudenza sopra richiamata non dovrebbe negare la possibilità di retrocessione delle autorizzazioni sanitarie e amministrative in favore della Fondazione, diversamente Fondazione Betania cesserà di esistere.
*Commissario Regionale “Noi Moderati”
Consigliere Regionale
Consigliere Comunale
Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736