Trasporto ordinario, il Tar blocca l'affidamento diretto deciso dall'Asp di Reggio per un servizio da 200mila euro

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Ambulanze Reggio Calabria
  22 giugno 2020 22:51

di PAOLO CRISTOFARO

Il Tribunale Amministrativo della Calabria ha annullato l'avviso pubblico prodotto dopo la delibera della Commissione Straordinaria dell'Asp di Reggio Calabria e il relativo bando per l'affidamento temporaneo mediante convenzione indetto per i trasporti sanitari secondari.

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L'annullamento è stato deciso in seguito al ricorso della Cooperativa "Italy Emergenza", difesa dagli avvocati Crescenzio Santuori e Raffaele Ruocco. Secondo quanto contestato, il tentativo di affidamento avrebbe eluso le norme in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento alle legge 50/2016. L'affidamento della durata di un anno - nonostante il valore di 200mila euro, rilevato dal Tribunale per mezzo di una nota di un responsabile del Suem - si stava basando su un procedimento per adesione e non, come previsto per gli appalti pubblici di grossa portata, per selezione.

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Per la "Italy Emergenza", che si è appellata al Tar, erano stati violati i principi generali di trasparenza delle procedure comparative ed era stata decisa anche, a loro dire, una irragionevole abbreviazione dei termini di presentazione dell'offerta, anticipati al 12 maggio 2020. La sentenza della sezione distaccata del Tar di Reggio Calabria (presidente: Caterina Criscenti; estensore: Agata Gabriella Caudullo), pubblicata in data odierna, ha ritenuto fondati i motivi del ricorso, annullando gli atti dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

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Per i giudici "le nuove disposizioni comunitarie e nazionali restringono l'area di operatività del regime derogatorio ai soli servizi di trasporto in ambulanza che possano definirsi emergenza", recita il dispositivo. Nel caso specifico, non lo sarebbero. Per il Tribunale "la scelta di procedere all'affidamento diretto in convenzione non è stata, peraltro, nemmeno motivata". Inoltre né il bando né la delibera della Commissione Straordinaria indicavano l'importo esatto dell'affidamento.

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