Tutela dei minori e prevenzione del gioco d’azzardo patologico (GAP), sono i due principali obiettivi che il Questore di Catanzaro si è prefissato, anche attraverso l’emanazione della nuova Tabella dei Giochi Proibiti trasmessa ai Sindaci dei Comuni della Provincia, alle Compagnie dei Carabinieri competenti e Guardia di Finanza.
La nuova Tabella, emanata dal Questore ai sensi dell’art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 nr. 773 (T.U.L.P.S.), costituisce uno strumento basilare, messo a disposizione del personale della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, dell’Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, nonché delle Polizie locali, per i controlli posti in essere nei confronti delle sale da gioco, circoli privati e negli altri esercizi pubblici autorizzati alla pratica del gioco o all’istallazione di apparecchi da gioco, presenti nella provincia di Catanzaro. Restano fermi i divieti già previsti in passato per il gioco d’azzardo ed alcuni giochi con le carte e altri giochi ad alto rischio
Fra gli obblighi dei titolari degli esercizi in argomento, si ribadisce di vietare ai minori di anni 18 la partecipazione ai giochi con vincita in denaro, nonché l’ingresso e la permanenza in luoghi di maggiore rischio, come le agenzie di scommesse e le sale VLT.
Gli esercenti saranno, in particolare, controllati circa l’obbligo di richiedere ai clienti l’esibizione di un documento di riconoscimento, in caso di maggiore età non manifesta e di assicurarsi che gli apparecchi e i giochi di qualsiasi specie non siano suscettibili, per le immagini riprodotte di nuocere allo sviluppo psicofisico dei bambini e adolescenti, sia che partecipino al gioco che ne siano spettatori.
Particolare attenzione viene dedicata al gioco d’azzardo patologico (G.A.P.), ribadendo il divieto a qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da bigliardo o da gioco. Vengono, inoltre, fornite informazioni utili quali:
Un ulteriore giro di vite riguarda le disposizioni inerenti gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici, le cosiddette slot machine, con disposizioni maggiormente rigorose, come il divieto di installazione in modo promiscuo con altre attività commerciali, nonché osservare gli orari di chiusura e le distanze dai luoghi sensibili previsti dall’art. 16 della Legge Regionale 26 aprile 2018 nr. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
Le sanzioni previste, in caso di violazioni alla legislazione in materia, sono di carattere amministrativo e penale, prevedendo per i trasgressori anche sanzioni accessorie che comportano la sospensione dell’esercizio per periodi fino a tre mesi o, nei casi più gravi, la revoca dell’autorizzazione.
In caso siano riscontrate violazioni di rilevante gravità, con riguardo agli apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S., il Questore sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a 15 (quindici). SCARICA LA TABELLA
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