di PAOLO CRISTOFARO
Il Comune di Sersale (CZ) si è rivolto inutilmente al Tar contro la Regione Calabria, citando Legambiente, per la gestione della Riserva naturale regionale delle Valli Cupe. "La relazione di accompagnamento alla legge non chiarirebbe per quali ragioni il Comune di Sersale sia stato sostituito dall’Associazione Nazionale Legambiente Calabria nella gestione della riserva", ha scritto l'Ente. Ma il ricorso è stato respinto dal Tribunale per inammissibilità, dato che riguarderebbe aspetti costituzionali riferiti ad una legge.
L'ISTANZA AVANZATA AL TAR E LA SOSTITUZIONE NELLA GESTIONE
Il Comune di Sersale ha impugnato la legge regionale n°45 del 25 novembre 2019, la quale ha sostituito nella gestione della Riserva regionale l'Ente comunale. Il Comune aveva chiesto "previa sospensione cautelare, il sollevamento della questione di legittimità costituzionale e, all’esito di questo, l'annullamento della legge provvedimento impugnata". Secondo l'amministrazione "la relazione di accompagnamento alla legge non chiarirebbe per quali ragioni il Comune di Sersale sia stato sostituito nella gestione della riserva". Vi sarebbe contraddittorietà tra le motivazioni addotte a sostegno della proposta di legge (gravi inefficienze dell’Ente locale nella gestione della riserva) e il contenuto della relazione di accompagnamento elaborata dalla competente Commissione consigliare. Questo è quanto sostenuto sempre dal Comune di Sersale.
"La decisione sarebbe frutto di un comportamento contraddittorio del relatore della proposta di legge, il quale risulta promotore dell’istituzione di altra area per cui si individua come Ente gestore proprio un Comune e la legge sarebbe stata, altresì, adottata in violazione del dovere di cooperazione tra le amministrazioni", è scritto nel documento del ricorso.. "Sarebbe frutto di scelte arbitrarie, violando le regole procedimentali che la Regione stessa si è data. Violerebbe lo Statuto della Regione Calabria nella parte in cui delinea i rapporti tra amministrazione regionale ed Enti locali e sarebbe stata adottata senza consultare il Consiglio delle Autonomie locali e senza consentire la partecipazione al procedimento legislativo del Comune di Sersale".
IL RICORSO RESPINTO E LE DEDUZIONI DEL TAR
"Non vi è dubbio che l’ordinamento appresta un’adeguata tutela anche per il caso di leggi-provvedimento, nel qual caso è la Corte costituzionale a garantire il sindacato di legittimità", sottolinea il Tribunale Amministrativo Regionale. "Nel caso di specie, però, il giudizio introdotto d’innanzi a questo Tribunale ha un petitum (l’annullamento della legge provvedimento) coincidente con quello del giudizio che dovrebbe essere devoluto alla Corte costituzionale", continua la sentenza (Presidente: Ginacarlo Pennetti; estensore: Francesco Tallaro).
"Inoltre, non solo si chiede a questo Tribunale una pronuncia demolitoria di una legge, cioè l’esercizio di un potere che mai potrebbe spettargli, ma è evidente che l’eventuale accoglimento – da parte della Corte costituzionale – della questione di legittimità costituzionale priverebbe l’odierno giudizio del suo oggetto, in contrasto con la natura eminentemente incidentale del giudizio costituzionale". Il Comune di Sersale, quindi, avrebbe adottato una via sbagliata e il ricorso, in conclusione, è stato dichiarato inammissibile". Una disputa che rimane aperta.
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