Continua la battaglia a colpi di carta bollata intorno alla procedura di gara per “l’affidamento del servizio di sicurezza e controllo passeggeri in partenza, del relativo bagaglio a mano e del 100% (cento per cento) bagagli da stiva, di cui all'art. 2, lettere a), b) e c) del d.m. 29 gennaio 1999, n. 85, da effettuarsi nell'ambito degli aeroporti di Lamezia Terme , Reggio Calabria e Crotone. CIG: 87507768CB”. Dopo l'aggiudicazione della stessa, in data 29.11.2021, alla RTI Torpedine/ISSV/ VIS SpA, a scendere in campo è stata la seconda classificata, ovvero la società Sicurtransport, con un ricorso vinto al Tar, salvo poi soccombere in sede di Consiglio di Stato.
Ma andiamo con ordine. Nella dichiarazione di impegno dell’RTI composto da La Torpedine s.r.l. (Capogruppo Mandataria) 45% - ISSV(Mandante) 40% VIS S.P.A. (Mandante) 15%, ognuno dei partner aveva servizi e percentuali ben definite, principio basilare per l’esistenza di ogni RTI. Attualmente, pare che la gestione del servizio venga espletata unicamente dalla Capogruppo La Torpedine s.R.L., per cui si presume che le mandanti dell’RTI non siano in possesso dei requisiti previsti per l’esecuzione del servizio, di cui dovevano essere in possesso all’atto della partecipazione alla gara.
A sostegno di tale ipotesi, si precisa che con decreto dirigenziale n. 3691 del 18/03/24, la Regione Calabria ha revocato parzialmente il Decreto Dirigenziale n.14887 del 18/10/2023 nella parte in cui era stata disposta l’aggiudicazione non efficace a favore dell’operatore economico RTI la Torpedine/ISSV spa/Vigilanza Codis srl, “per la procedura di servizi integrati di vigilanza armata e videosorveglianza nonché di manutenzione degli impianti di sicurezza e controllo accessi degli immobili in utilizzo dalla Regione Calabria n. gara 8604248”.
La revoca da parte della Regione è stata causata dall’irregolarità fiscale emersa a carico della mandante International Security Service Vigilanza Spa, in quanto, come riporta testualmente il provvedimento di revoca, “o lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, rilevandosi inadempienze non definitivamente accertate cosiddette "gravi" ai sensi all'art. 3 del DM 28 settembre 2022; o non ha fornito tempestivamente, in fase di gara (mod. DGUE), le informazioni necessarie relative alla situazione debitoria nei confronti del fisco”.
Dunque, dovendo la società appaltante verificare costantemente il possesso dei requisiti di partecipazione da parte dell’aggiudicataria in virtù del principio per cui i requisiti di partecipazione prescritti devono essere posseduti dai concorrenti, oltre che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, anche, e senza soluzione di continuità, in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica, e anche per la fase esecutiva del contratto, i legali della Sicurtransport ritengono di evincere "in modo acclarato che la Società di Gestione "Sacal spa Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme", nonostante le diverse segnalazioni ricevute, stia omettendo tale verifica, non curandosi e a totale dispregio degli interessi pubblici coinvolti, in quanto, in caso contrario, la stessa dovrebbe procedere alla risoluzione del contratto con l’attuale RTI, con lo scorrimento della graduatoria, e stipulare il contratto con la Società Sicurtransport Spa quale seconda classificata della gara di appalto".
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