"Una vittoria per tutta la comunità botricellese: con una efficace difesa in giudizio si è impedito lo sperpero di fondi pubblici destinati alla collettività". Lo scrive l’avvocato Marco Grande, commentando la sentenza del Tribunale di Catanzaro, I Sezione civile, che, accogliendo integralmente le argomentazioni e le eccezioni della difesa del Comune, ha deciso di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dello stesso, in una causa riguardante una opposizione a decreto ingiuntivo con un cittadino che in precedenza si era reso debitore nei riguardi di una Amministrazione condominiale – che aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo per una consistente somma di denaro (oltre ventimila euro) –, a causa del mancato pagamento di diversi oneri condominiali non versati e divenuti ormai esigibili.
La difesa del cittadino, nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo giustificava il mancato pagamento degli oneri per il fatto che fin dal 2009 era stato attinto da una misura di prevenzione antimafia, emessa dal Tribunale di Crotone, che prevedeva la confisca di alcuni suoi immobili. Due di essi, ricadenti nel territorio comunale di Botricello, erano stati di poi affidati da parte dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, per progetti di interesse sociale, proprio alla Amministrazione comunale di Botricello, nel 2016.
Ciononostante, detti beni pur formalmente assegnati al Comune non sono mai stati da questo in alcun modo utilizzati per una serie di vicende che hanno coinvolto le due precedenti Giunte. In ogni caso, la misura di
prevenzione antimafia nei riguardi del cittadino era comunque stata revocata dalla Corte di appello di Catanzaro nel 2018, quindi i beni erano tornati nella sua piena disponibilità.
Il cittadino in questione, avendo subito gli effetti della misura di prevenzione riteneva di non essere tenuto al pagamento, per mancato utilizzo di detti beni, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa i terzi che, a suo dire, avrebbero dovuto provvedere al pagamento: il Comune di Botricello e la Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati. Il Tribunale di Catanzaro, con provvedimento interinale, autorizzava la chiamata dei terzi. Si costituiva l’Amministrazione comunale mentre veniva dichiarata la contumacia dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.
Costituitosi in giudizio per il tramite del suo difensore, l’Avv. Marco Grande del Foro di Catanzaro, il Comune di Botricello ha immediatamente eccepito la assoluta carenza di legittimazione passiva, in quanto non era affatto tenuto al pagamento delle spese di gestione dei beni in parola, rilevando che nel giudizio dovesse trovare applicazione una specifica legislazione in materia penale che disciplina, oltre al resto, anche l’aspetto della gestione dei beni sequestrati e confiscati. Si tratta del c.d. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) che si occupa di questi aspetti nel Capo II, intitolato “La gestione dei beni sequestrati e confiscati”. Secondo l’art. 42 del Codice antimafia (rubricato “Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi”): «Le spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni sono sostenute dall’amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento» (comma 1).
In quello stesso contesto normativo è presente anche un’ulteriore disposizione nel caso in cui non vi siano risorse per gestire i beni gravati dalla misura di prevenzione antimafia. Nel comma 2 dello stesso art. 42, infatti, è testualmente previsto che: «Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca». Il comma in parola, quindi, salvo eventuale anticipo di somme da parte dello Stato, prevede comunque azione di regresso nei riguardi del titolare del bene, unico soggetto tenuto al pagamento delle spese di gestione dei beni qualora, come nella vicenda qui descritta, la misura di prevenzione gravante sui beni stessi venga revocata.
La difesa del Comune ha avuto cura di produrre in giudizio anche alcune circolari dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati e della Agenzia delle entrate che confermavano totalmente la propria tesi difensiva.
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