Cetraro, il Tar sospende ingiunzione di pagamento da 10mila euro per un richiedente asilo

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Migranti (foto archivio)
  18 dicembre 2023 18:55

Per il momento, K.M., 31 anni, cittadino della Repubblica del Senegal, richiedente asilo, può tirare un sospiro di sollievo, continuando a vivere e lavorare a Cetraro, senza la paura di vedersi sottratto il suo modesto reddito a seguito del recupero coattivo dalla Prefettura di Cosenza. Infatti, il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Catanzaro, Seconda Sezione, accogliendo la domanda avanzata dai suo difensori di fiducia Carmine Curatolo ed Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, con Ordinanza cautelare, ha sospeso l’impugnato Decreto del Prefetto di Cosenza con il quale sono state revocate le misure di accoglienza erogate nei suoi confronti, nella parte in cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 8.178,555, somma che corrisponderebbe ai costi sostenuti dallo Stato per le misure indebitamente usufruite.

K.M., ex ospite di una struttura di accoglienza di Cetraro, ha usufruito della procedura di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’Art. 103 del Decreto Legge 34/2020 con consegna del relativo permesso di lavoro subordinato per prestare la propria attività lavorativa di “lavoratore domestico” e “bracciante agricolo”. Poiché il datore di lavoro gli ha fornito anche un alloggio dove poter vivere, ha deciso di lasciare il centro di accoglienza ove si trovava precedentemente ospitato.

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Col suo lavoro, il giovane senegalese, riesce a vivere dignitosamente, ricevendo un modesto reddito (nel Modello 730/2023 ha dichiarato di aver percepito un reddito da lavoro dipendente di 3.960 euro). Recentemente, la Prefettura di Cosenza, aveva emesso un provvedimento, del tutto privo di motivazione, con il quale, oltre alla revoca delle misure di accoglienza (nonostante queste ormai non erano più in atto), aveva ingiunto il pagamento di una ingente somma per le misure indebitamente usufruite, informando l’interessato che in caso di mancato pagamento avrebbe proceduto al “recupero coattivo”.

Nel provvedimento non era stato indicato né il periodo temporale in cui K.M. avrebbe usufruito delle misure di accoglienza né la quantificazione dell’esoso importo richiestogli né le prestazioni effettivamente erogate. Con un articolato ricorso, successivamente integrato da motivi aggiunti, al Tar Calabria, è stata eccepita la illegittimità del decreto prefettizio, per violazione di legge, eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione nonché irragionevolezza ed incongruità della somma ingiunta ed altro, chiedendo al Collegio giudicante, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, costituendosi in giudizio per conto della Prefettura di Cosenza e del Ministero dell’Interno, si era opposta, chiedendo che il ricorso, previo rigetto dell’istanza di tutela cautelare, venisse rigettato perché infondato stante la legittimità del comportamento dell’Amministrazione nei confronti del cittadino senegalese richiedente asilo.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Catanzaro, Seconda Sezione, invece, ha ritenuto di accogliere l’istanza difensiva avanzata dai difensori del ricorrente, Curatolo e Quintieri, sospendendo il gravato provvedimento, evidenziando che il ricorrente aveva documentato per il 2022 redditi di lavoro dipendente per un importo di euro 3.960,00 affermando che anche negli altri anni la situazione reddituale non sarebbe mai stata superiore all’importo dell’assegno sociale (ammontante ad euro 6.085,43 per il 2022 e ad euro 6.542,51 per il 2023) e, quanto alla somma richiesta, il provvedimento non chiariva i criteri di quantificazione del rimborso, né il suo ammontare e le modalità di pagamento non risultano essere stati oggetto di contraddittorio procedimentale con il ricorrente.

Per il Collegio giudicante, sussistono sufficienti profili di fumus boni iuris e sussiste, altresì, il periculum in mora, in considerazione dell’entità della somma richiesta dall’Amministrazione a titolo di recupero delle spese all’odierno ricorrente che impongono l’accoglimento della domanda cautelare, rinviando per la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 26 giugno 2024.

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