Conflenti, anche il Consiglio di Stato "salva" l'Amministrazione comunale in carica

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Il sindaco di Conflenti, Emilio Francesco D'Assisi
  03 novembre 2022 16:53

Il Consiglio di stato ha respinto l’appello presentato dal candidato sindaco non eletto (ed ex sindaco) Serafino Pietro Paola e di alcuni consiglieri di minoranza (rappresentati dall'avvocato Fabio Saitta). E così, l'Amministrazione comunale guidata da Emilio Francesco D'Assisi (rappresentato dall'avvocato Alfredo Gualtieri)   rimane al suo posto.

L'appello era stato proposto contro la sentenza del Tar emessa lo scorso 5  maggio che,  di fatto, respingendo il ricorso, aveva "salvato" l'Amministrazione.

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"Sotto accusa" il verbale delle operazioni per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale di Conflenti del 5 ottobre .2021, con cui era stato proclamato eletto alla carica di sindaco Emilio Francesco D'Assisi per la lista n. 1 “Uniti e Liberi”  alla quale erano stati  attribuiti 492 voti, a fronte di 486 voti attribuiti alla lista n. 2 “Conflenti nel Cuore” del candidato Serafino Pietro Paola.

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Secondo la tesi dei citati ricorrenti, "il conseguente annullamento di 1 scheda nella Sezione n. 1 e di 16 schede nella Sezione n. 3, nonché la sottrazione di 2 voti alla lista n. 1 e l’assegnazione degli stessi 2 voti alla lista n. 2 determinerebbero una rilevante modifica del risultato elettorale, dovendosi asseritamente attribuire complessivamente 488 voti alla lista n. 2 e 473 voti alla lista n. 1. 2. Nel medesimo contesto hanno proposto ricorso incidentale".

Il  Collegio dopo una serie di argomentazione  condivide la decisione del Tar "che ha correttamente ritenuto che le otto schede oggetto
dell’appello principale non dovessero essere annullate, rilevando che “la disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favor voti, nel senso che il suffragio dev’essere considerato valido laddove se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore. Pertanto, eventuali anomalie contenute nella scheda possono trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui sia stato espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto, cosicché ‘le ipotesi di nullità del voto … devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione".

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