Danno erariale al Comune di Cosenza, l'ex dirigente Sconza si difende: "Presenterò ricorso. Nessun illecito a mio vantaggio"

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images Danno erariale al Comune di Cosenza, l'ex dirigente Sconza si difende: "Presenterò ricorso. Nessun illecito a mio vantaggio"
Corte dei Conti
  11 aprile 2020 18:39

Fra i condannati dalla Corte dei Conti con la sentenza numero 72 con cui è stata certificata l'esistenza del danno erariale al Comune di Cosenza (LEGGI QUI), c'è chi all'epoca dei fatti era dirigente. L'avvocato Lucio Sconza ha inviato una nota che riportiamo integralmente.

"In questi giorni ho riflettuto a lungo, prima di scrivere queste poche parole, giorni difficili per tutti e pesanti per l’intera collettività calabrese, costretta a vivere le proprie giornate chiusa in casa per l’emergenza coronavirus. Ebbene, tutti abbiamo avuto ed abbiamo delle croci pesanti da portare, ed il Signore ci deve dare la forza di saperle portare e non arrenderci mai. Chi vi scrive, tra l’altro, ha dovuto subire la disavventura di vedere il proprio nome sulle pagine della stampa locale e su quella on-line, alcune con commenti asettici e professionali nel giusto diritto di cronaca, altre con commenti poco piacevoli che si potevano risparmiare in quanto dettati da scarsa conoscenza della materia. Mi riferisco alla sentenza della Sezione regionale della Calabria della Corte dei conti n. 72/2020 , che mi vede coinvolto insieme ad altri colleghi dirigenti del Comune di Cosenza e alla stessa Giunta comunale.

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Voglio solo ricordare e sottolineare che sono un uomo di 75 anni, che ha trascorso nella Pubblica Amministrazione oltre quaranta anni della sua vita e che non ha mai tratto alcun vantaggio illecito dal proprio lavoro. Questo per dire che le mie riflessioni si rivolgono esclusivamente all’aspetto morale della citata sentenza, in quanto l’aspetto meramente giuridico non può e non deve essere affrontato sulle pagine dei giornali, il che purtroppo spesso accade, ma nelle aule dei Tribunali italiani a ciò deputati, ove porterò la discussione del
mio caso per avere una sentenza definitiva che spazzi via ogni dubbio, prima in me e poi negli altri. Intendo con ciò dire che appellerò la sentenza avanti la Sezione centrale giurisdizionale della Corte dei Conti a Roma.
Perché dico aspetto morale ? Perché la vicenda che mi vede coinvolto riguarda due provvedimenti amministrativi,(determine dirigenziali) che attengono, una alla retribuzione contrattuale della segreteria del Sindaco ed una al contratto di lavoro a tempo determinato di quattro professionisti ai sensi dell’art.90 del DPR 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

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Stiamo parlando di interpretazione circa l’applicazione di due norme di legge. Non di spese inventate e poste al di fuori del bilancio comunale e quindi frutto di un comportamento illecito. La prima censura della Corte, concerne la della retribuzione della Segreteria del Sindaco, fondata sulla erogazione della somma di € 35.000,00 posta in bilancio nel 2008 dalla Amministrazione del tempo per
compensare il maggior lavoro svolto nel corso della settimana dai dipendenti impegnati sia al mattino che nel pomeriggio di tutta la settimana lavorativa, tali somme che prima venivano retribuite come lavoro straordinario, sono state da me ritenute come dovute. ma sia per le richieste dei sindacati, sia per l’art. 38 del vigente contratto di lavoro, da retribuire non come lavoro straordinario bensì come maggiore produttività.

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Ho quindi inserito la somma nel fondo del personale ed ottenuto, prima di adottare la relativa determina, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cosenza, il che mi ha reso sereno circa la legittimità dell’atto da adottare: nessuna colpa grave né tantomeno dolo può individuarsi in una simile condotta. E’ superfluo sottolineare che in ogni caso il maggior lavoro dei dipendenti andava retribuito e che lo scrivente, in qualità di dirigente pro-tempore non ha conseguito né avrei potuto conseguire alcun vantaggio
dal procedere in un senso piuttosto che nell’altro.

La seconda censura, riguarda la proposta, in esecuzione di una direttiva della Giunta comunale, di procedere, per funzioni di supporto al Sindaco, ex artt. 90 del d.lgs. n. 267/2000 e 8 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, ad instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato con quattro professionisti , in sostituzione di altri quattro dimissionari. In questo caso trattasi di divergente interpretazione sulla facoltà o meno della Giunta comunale a procedere alla sostituzione o ad utilizzare altro personale interno, in quanto il Comune aveva adottato il Piano pluriennale di riequilibrio finanziario, una volta appurato che non necessitava altra autorizzazione ministeriale. Infatti le somme erogate erano già in bilancio comunale sin dal 2011, ed al cui impegno si era provveduto
con deliberazione n.78/2011 e le stessa somme vengono utilizzate, senza alcun aumento, con la deliberazione n.22/2015.
Anche in questo caso il Collegio dei Revisori dei Conti, cui è stata sottoposto l’atto, non ha sollevato dubbi sulla legittimità del provvedimento.

Per concludere queste mie brevi riflessioni, voglio evidenziare che il mio comportamento non è mai stato finalizzato a conseguire illeciti vantaggi dall’azione amministrativa svolta, e, nella fattispecie, ciò che viene contestato dalla Corte dei Conti calabrese inerisce soltanto una presunta erronea interpretazione di una norma di legge, la cui ammissibilità e sempre stata confortata dal Collegio dei Revisori dei Conti. Con serenità, pertanto, attenderò il giudizio definitivo, certo che se risulterà sbagliata la mia interpretazione circa l’applicazione di norme di legge, pagherò il mio errore, sempre e comunque convinto di aver operato con limpidezza morale e senza trarre alcun illecito vantaggio dal mio lavoro svolto sempre a favore della collettività".

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