Divieto di pubblicità dei giochi, Agcom archivia procedimento contro un'associazione di Castrovillari

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Centro scommesse

La decisione: il cartello posto all'entrata ha valenza informativa

  16 maggio 2024 17:50

Nessuna violazione del decreto Dignità per un'associazione di promozione locale di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Lo ha deciso l'Agcom, archiviando il procedimento contro il titolare, a cui in precedenza era stata contestata la violazione del divieto di pubblicità a giochi e scommesse introdotto nel 2018. Al centro della questione un cartello posto all'entrata del locale, ritenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un'insegna nel quale “appare prevalente la valenza informativa, con riferimento alle modalità di accesso al gioco”.

LA DECISIONE – Come riferisce agipronews, la presunta pubblicità riscontrata durante un controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, assieme alla Guardia di Finanza, era rappresentata da “una insegna esterna, affissa alla vetrata adiacente la porta di ingresso riproducente il marchio” di un concessionario “con elencazione di una serie di tipologie di gioco tra cui 'scommesse sportive, lotto, dieci e lotto, bingo, gratta e vinci, ippica on line, poker, casino live, skill game, bet exchange' in cui risultava presente un chiaro invito al gioco attraverso la seguente formulazione 'Apri qui il tuo conto gioco'”.

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“In esito all’istruttoria svolta - prosegue Agcom - si ritiene che non ricorra nel caso di specie una fattispecie violativa. In particolare, occorre rilevare che, come nel caso di specie, la vetrofania oggetto di contestazione risulta affissa alla vetrata adiacente la porta di ingresso del locale di gioco” e dunque “non in area pertinenziale al locale, ma nell’immediatezza dell’entrata”, oltre ad avere dimensioni contenute, e apparentemente idonee a raggiungere esclusivamente gli avventori prossimi all’ingresso del locale e come tali non immediatamente percepibili dalla strada pubblica più prossima”. Agcom afferma quindi che nel caso in esame “appare prevalente la valenza informativa, con riferimento alle modalità di accesso al gioco”.

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