Assolto per la particolare tenuità del fatto. Per questo motivo, M.M., 24 anni, di Domanico, è stato assolto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cosenza Piero Santese, in accoglimento della richiesta avanzata dai difensori di fiducia Carmine Curatolo ed Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola.
Il giovane cosentino, era imputato del reato previsto dall’Art. 186 comma 2 lettera c) e 2 sexies del Codice della Strada, per avere guidato l’autoveicolo Volkswagen Golf in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (stato di ebbrezza accertato per mezzo di etilometro, che ha attestato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, pari, dopo due successive misurazioni, a 1,78 e 1,81 g/l), con l’aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00, in Rende il 19 novembre 2022, alla Via Rossini, alle ore 2,10 circa. Al giovane era stata subito ritirata la patente di guida ed il Prefetto della Provincia di Cosenza aveva ordinato la sospensione della stessa per la durata di un anno.
In un primo momento, su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cosenza Letizia Benigno, con un decreto penale lo aveva condannato alla pena di 5.200,00 Euro di ammenda, concedendogli le circostanze attenuanti generiche ma negandogli il beneficio della sospensione condizionale della pena e disponendo la sospensione della patente di guida posseduta per la durata di 18 mesi.
La difesa, ha tempestivamente proposto opposizione avverso il decreto penale, chiedendo la revoca del predetto e l’assoluzione del proprio assistito, invocando la particolare tenuità del fatto ex Art. 131 bis c.p. per una serie di ragioni (poi condivise dal Giudice), anche alla luce della recente riforma Cartabia che impone di valutare la condotta susseguente al reato. Il Pubblico Ministero, invece, insisteva per la condanna dell’imputato alla pena già irrogata con il decreto penale opposto.
Il Tribunale di Cosenza, all’esito della Camera di Consiglio, pronunciava sentenza di assoluzione per la particolare tenuità del fatto, come richiesto dai difensori dell’imputato. In particolare, per il Giudice Piero Santese, “Militano invero a favore di una sentenza ex Art. 131 bis c.p. i seguenti elementi: a) l’imputato è stato sottoposto a controllo nell’ambito di un controllo randomico, senza che siano emersi elementi da cui inferire che egli avesse un’andatura tale da far presumere che non riuscisse a controllare in senso concreto il veicolo o che stesse violando il Codice della Strada; b) non risulta che l’imputato, nella condotta di guida, abbia arrecato danni a sé o a terzi; c) non risulta che l’imputato fosse in condizioni di alterazione psichica, essendo stata avvertita dagli operanti solo la presenza di alito vinoso; d) successivamente all’accertamento del fatto l’imputato si è sottoposto a visita medica presso la Commissione Medico Legale con esito positivo; e) l’imputato è incensurato. Alla luce di tali elementi si ritiene pertanto che si sia in presenza di una condotta illecita del tutto occasionale e di particolare tenuità. Per quanto esposto si ritiene, in definitiva, che sussistano i presupposti per una sentenza di assoluzione perché l’imputato non è punibile per la particolare tenuità del fatto.”
A seguito della sentenza assolutoria pronunciata nei confronti di M.M., i suoi difensori Curatolo e Quintieri, hanno già chiesto alla Prefettura di Cosenza di voler disporre la restituzione della patente di guida legittimamente posseduta dal proprio assistito.
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