I giudici: "Licenziamento illegittimo", la ditta operante a Catanzaro e Cosenza dovrà reintegrare il lavoratore

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L'avvocato Giuseppe Strongoli
  30 maggio 2023 19:24

Il Tribunale di Cosenza, sezione Lavoro, in accoglimento della tesi difensiva degli avvocati Giuseppe Strongoli e Maria Irene Rotella, ha dichiarato illegittimo il licenziamento, intimato da una ditta di rilevanza nazionale operante anche a Catanzaro e Cosenza nel settore dei servizi dell’igiene intraospedaliero nei confronti di un lavoratore imputato in un procedimento penale, condannando la società in questione a reintegrare il lavoratore, nonché al pagamento, in suo favore, di un’indennità risarcitoria, oltre al versamento dei contribuiti previdenziali ed assistenziali.

Ricevuta la comunicazione, da parte della società datrice, della volontà di recedere dal rapporto per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore, per il tramite dei propri legali, aveva presentato ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria, deducendo
l’illegittimità e la nullità del licenziamento per insussistenza di un reale giustificato motivo oggettivo e, comunque, per violazione dell’obbligo di repechage, rilevando come, di fatto, il recesso datoriale andasse ricondotto a ragioni disciplinari legate al coinvolgimento del lavoratore in un procedimento penale.

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In sentenza, il Tribunale ha rilevato come “nel caso di specie non ricorre alcun motivo che renda oggettivamente impossibile l’esercizio dell’attività lavorativa, neanche parzialmente o per un arco temporale più o meno lungo. La ragione posta a base del recesso è palesemente connessa, per contro, ad una valutazione di (in)opportunità di continuare ad usufruire delle prestazioni di lavoro di P.S. per cause direttamente dipendenti dal rinvio a giudizio per ipotesi di reato in danno di una pubblica amministrazione”.
E ancora: “Si osserva, allora, che aderendo alla prospettazione del datore di lavoro, l’utilizzo della causale di recesso fondata su un giustificato motivo oggettivo consentirebbe alla società di essere sollevata da tutti gli oneri probatori che invece graverebbero sulla
stessa nel caso di licenziamento disciplinare. Con l’effetto finale di legittimare un provvedimento espulsivo, nella sua sostanza fondato su un fatto disciplinare, senza alcun accertamento in concreto della effettiva sussistenza delle condotte attribuite al lavoratore, delle loro gravità e della loro riconducibilità a fattispecie sanzionate dalla contrattazione collettiva con la sanzione espulsiva o comunque della loro riconducibilità ad una giusta causa o ad un giustificato motivo soggettivo di licenziamento ex artt. 2119 c.c. e art. 3 L. n. 604/1966”.

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