Il magistrato Facciolla sarà sentito dalla Procura Generale di Cassazione

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Eugenio Facciolla
  03 agosto 2020 11:30

Il 31 luglio scorso il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha dato riscontro all’istanza di audizione urgente del magistrato Eugenio Facciolla,   difeso dall’avvocato Ivano Iai, tenendo a precisare che non è stata la Procura Generale a disporre l’estensione dell’azione disciplinare nei confronti del di Facciolla, ma il Ministro della Giustizia.

Il Procuratore Generale ha accolto la sollecitazione difensiva finalizzata allaudizione di Facciolla.

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“Si ritiene indispensabile portare a conoscenza dellopinione pubblica, attraverso la stampa e i media, che la ragione principale della richiesta audizione è costituita dalle gravissime violazioni di legge in danno dellesercizio dei diritti difensivi del dottor Facciolla” commenta l’avvocato Iai.

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“Nella specie, infatti, si assiste impotenti alla pervicace vanificazione delle prove in favore del dottor Facciolla nel processo penale a suo carico davanti allUfficio Giudiziario di Salerno, con ripercussioni sul procedimento disciplinare davanti al CSM, grave anomalia che non può essere ignorata ancora a lungo da ciò lindispensabilità di rappresentarla con fermezza in sede di audizione e che pare purtroppo ripetersi in casi diversi e davanti a differenti Autorità Giudiziarie, come attesta, da ultimo, la rigorosa sentenza della Corte di cassazione, Sez. VI,del 16 luglio 2020, che ha annullato senza rinvio lordinanza cautelare custodiale applicata per ben sette mesi al sindaco di Pizzo Calabro, Gianluca Callipo, in danno del quale si è consumato lomesso deposito al gip da parte del pubblico ministero che, secondo i motivi di ricorso, ne era in possesso di documenti decisivi per la difesa (pagg. 2 e 3 della sentenza),anomalia proseguita anche dopo il riesame considerato che, sempre secondo la Corte di cassazione, il Tribunale di Catanzaro- conclude l’avvocato Iai- ha comunque largamente omesso di valutare la documentazione [ri]prodotta e le deduzioni difensive (pag. 16 della sentenza)”

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