Con sentenza n. 2363 del 27 dicembre 2021 il Tar Calabria, sezione I, ha accolto il ricorso presentato dall’Impresa Murrone Giuseppe, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Arcangelo ed ha annullato il provvedimento di revoca dell’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del pontile torrente Malvico interessato da smottamenti franosi degli argini con condanna dell’Amministrazione resistente alle spese di lite.
Il tar ha accolto le censure presentate dall’impresa ricorrente ed in particolare quella relativa alla violazione dell’art. 3 L. 241/90 affermando che: “Rileva sul punto il Collegio che secondo costante e condivisibile giurisprudenza il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva di una gara d'appalto deve fornire una motivazione specifica e adeguata con riferimento ai presupposti previsti dall’art. 3 L. n. 241/1990, avuto riguardo alla consistenza e all'intensità dell'interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell'atto originario, cosicché l’indicazione delle ragioni sottese alla revoca dev’essere profonda e convincente, dando conto altresì dei motivi della prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole.
Applicando i riportati enunciati ermeneutici alla fattispecie in esame, emerge che l’atto di autotutela si sia limitato a motivare la revoca dell’aggiudicazione solo “al fine di perseguire i principi di trasparenza, economicità e competitività tra operatori economici”, con un evidente deficit motivazionale, considerata, per un verso, la genericità del mero richiamo a tali principi e, per altro profilo, avuto riguardo allo stato di avanzamento della procedura selettiva, per la quale era stata programmata, successivamente all’aggiudicazione definitiva, la consegna anticipata dei lavori”.
La revoca era stata disposta dal neo sindaco eletto, il quale ha pure assunto la responsabilità delle area amministrativa contabile e tecnica dell’Ente.
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