di STEFANIA PAPALEO
“L'avvocato Rondinelli deve andare via, non capisce nulla di calcio, anche se è una brava persona”. Sarà stata la sconfitta con il Cosenza, quindi la rabbia per un risultato inaspettato, ma fatto sta che Kamara, ex calciatore di punta della squadra giallorossa, nel postare un video sulla sua bacheca Facebook non aveva risparmiato critiche a nessuno della dirigenza, tirando in ballo anche il legale esterno dell’allora società calcistica Catanzaro calcio 2011 s.r.l.
Un’affermazione che, ovviamente, non era andata affatto giù all’avvocato Sabrina Rondinelli, che, carta e penna alle mani, non aveva a sua volta esitato a varcare l’uscio della Procura per denunciare il giocatore per diffamazione. Da lì l’apertura di un procedimento penale che, tuttavia, oggi è sfociato in un decreto di archiviazione, su richiesta della stessa Procura. Infatti, stando alle motivazioni allegate al provvedimento dal gip, Paolo Mariotti, l'offesa in questione era stata pronunciata su un social network che, come recentemente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato e quantitativamente apprezzabile di persone, tuttavia “le accuse rivolte dall’indagato alla persona offesa, nel caso di specie, sono rivolte con espressioni lievi e pacate, tali da non configurare una lesione della reputazione della stessa; reputazione intesa come opinione sociale dell'onore e della rispettabilità della persona all’interno del proprio contesto di vita”.
L'indagato, infatti, per come si evince dalla visione del video “incriminato", ritiene Rondinelli non competente in materia calcistica e non fa riferimento ad eventuali mancanze sul piano professionale (come invece lamenta la persona offesa nella propria opposizione) che, per quanto riguarda la persona offesa, s'identifica nel settore strettamente legale, a cui si aggiunge il riconoscimento di apprezzabilità qualità personali e umane”.
Quindi, il gip si richiama a quanto la Cassazione ha affermato circa “il requisito della continenza, che non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (si veda Cass Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016 - dep. 08/09/2016, C, Rv. 26786601)”.
Pertanto, secondo il giudice, “visto il tenore continente delle espressioni usate dall’indagato, considerato anche che si tratta di frasi pronunciate da uno sportivo, di nazionalità non italiana, a seguito di sconfitta patita in un incontro particolarmente importante per la società calcistica di riferimento, si deve accogliere la richiesta di archiviazione del P.M poiché la notizia di reato risulta infondata”.
Con buona pace di Kamara Diomansy Mehdi Moust e del suo difensore d'ufficio, l’avvocato Antonio Ludovico.
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