di PAOLO CRISTOFARO
Per il Tar della Calabria l'affidamento del Comune di Rende per la gestione del nido d'infanzia "Peter Pan", in Via Londra, è illegittima. Il motivo, emerso a seguito di un ricorso presentato da un'altra ditta concorrente della gara, è il mancato rispetto dei minimi salariali previsti per i contratti, che nella documentazione della ditta aggiudicataria risultano aggiornati al 2019. La sentenza del Tribunale quindi (presidente: Giancarlo Pennetti; estensore: Gabriele Serra) ha così annullato l'affidamento e condannato l'azienda vincitrice e l'Ente alla rifusione delle spese di lite.
Il ricorso è stato presentato dalla Cooperativa Sociale "Vitasì - Impresa Sociale", difesa dagli avvocati Adelio Vilardo e Concetta Piacente, contro la "Adiss Multiservice S.C.S.", difesa dall'avvocato Patrizia Longo. La cooperativa, seconda in graduatoria, aveva segnalato, appunto, che "devono essere rispettati i minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali sulla base dei contratti collettivi di riferimento". Secondo i ricorrenti, invece "la ditta controinteressata avrebbe applicato i parametri di cui all'adeguamento delle tabelle ministeriali dell'1 novembre 2019, risultando perciò inferiore al minimo salariale", come riporta la sentenza. Nella sentenza si parla anche di uno "scostamento tra il momento ore teorico e quello mediamente lavorato, ai fini del computo degli oneri di manodopera, del solo 8%, laddove, in questo caso, lo scostamento è pari al 27,65%, non in grado, quindi, di coprire nemmeno gli elementi fissi della retribuzione (ferie, festività...)", riporta il dispositivo.
Tra le giustificazioni che l'azienda aggiudicataria aveva addotto, anche il ritardo nell'espletamento del bando. Tali giustificazioni non sono bastate però al Tar, che ha rimarcato come "i minimi salariali costituiscano una voce del costo del lavoro inderogabile e che non ammette giustificazioni o scostamenti". Per il Tribunale, infatti, "anche a voler considerare il periodo originariamente previsto dal bando, come riconosciuto sia dalla parte resistente che dalla controinteressata, "è la prestazione del servizio di gestione dal mese di settembre a quello di agosto 2020 e, perciò, posto che il trattamento salariale si riferisca al lavoro svolto, l'azienda nell'offerta avrebbe dovuto indicare quale minimo salariale anche l'adeguamento che il CNNL aveva già previsto, sin dalla data della sua sottoscrizione".
In sostanza il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati e condannando, come detto, il Comune di Rende e la "Adiss Multiservice S.C.S.", al pagamento di 1500 euro di spese legali più accessorie.
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