Nuovo emendamento contenuto nel Decreto PNRR in via di approvazione alla Camera dei deputati
17 dicembre 2021 11:56di GABRIELE RUBINO
Un altro ritocco al Decreto Calabria bis. Dopo le norme contenute nel Decreto Fisco che mirano a rafforzare lo spettro di strumenti in mano al commissari ad acta della sanità calabrese Roberto Occhiuto (LEGGI QUI), ne arrivano altre nel Decreto PNRR che oggi sbarca per la discussione generale nell'Aula di Montecitorio dopo il via libera in commissione.
SPARISCE L'OBBLIGO DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COVID ENTRO TRENTA GIORNI- L'emendamento con primo firmatario Francesco Cannizzaro (anche in questo caso in nuova formulazione) anzitutto elimina alcune norme che si sarebbero applicate a Occhiuto. E non sono certo dettagli. Con la modifica passata alla Camera sparisce sia il termine di "trenta giorni" e sia il relativo obbligo di adozione del programma operativo Covid. Piano che è stato la buccia di banana su cui è scivolato rovinosamente l'ex commissario Saverio Cotticelli e su cui il suo successore Guido Longo non ha trovato la soluzione finale. Tant'è che all'uscita dell'ultima riunione del Tavolo Adduce, lo stesso Occhiuto ha detto che ancora oggi la Calabria non ha il piano Covid. Resta invece il 'Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione' ma in questo caso non c'è più il termine di sessanta giorni.
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LA NUOVA NORMA SULL'EDILIZIA SANITARIA E ALTRI ESPERTI- Sempre in tema di edilizia sanitaria, viene riformato il comma 3 dell'articolo 3 del Decreto Calabria bis. Una modifica già annunciata dallo stesso Occhiuto nell'ultima seduta del Consiglio regionale quando parlava dei piani dell'ex articolo 20 da 800-900 milioni di euro. Il nuovo testo prevede: "I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della Salute, sono attuati dal Commissario ad acta anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, il Commissario ad acta può nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi".
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