Precari della sanità verso la stabilizzazione, Speranza annuncia la modifica alla Madia

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Il ministro Roberto Speranza

Il nuovo requisito previsto nell'emendamento estende temporalmente la possibilità di stabilizzare i precari della sanità. I tre anni per la stabilizzazione saranno conteggiati fino al 30 giugno 2019

  07 dicembre 2019 18:41

di GABRIELE RUBINO

Adesso la modifica al Decreto Madia c'è per davvero. La norma era attesa da parecchi precari della sanità calabrese. Nella legge di Bilancio sarà inserito un emendamento che prevede l'estensione del requisito temporale per la stabilizzazione. Prima poteva scattare dopo aver accumulato tre anni di contratto al 31 dicembre 2017. Con l'emendamento il conteggio dei 36 mesi arriverà fino al 30 giugno 2019. Tutto questo prorogando gli istituti della stabilizzazione fino al 2022.

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Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza. "Battersi contro la precarietà del lavoro è sempre giusto. Lo è ancora di più se si parla di persone che ogni giorno si prendono cura di noi. Su mia proposta, è stato appena depositato un emendamento che, estendendo i termini della legge Madia per il comparto sanità, consentirà a moltissimi lavoratori di uscire finalmente dalla precarietà. È una scelta giusta che migliorerà la qualità delle loro vite e renderà il Servizio Sanitario Nazionale più forte, a vantaggio di tutti noi", ha detto il ministro.

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Questo il testo della modifica al Decreto Madia

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Dopo l’articolo 55 aggiungere il seguente:
Art.55 bis
(Disposizioni in materia di precariato del Servizio sanitario nazionale)

All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e s.m., dopo il comma 11, è inserito il seguente:
“11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine di cui al requisito del comma 1, lettera c) e del comma 2, lettera b) è stabilito alla data del 30 giugno 2019.” 

 

 

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