“L’accusa di abuso d’ufficio addebitata al dottor Carnevali è stata già dichiarata insostenibile dal Tribunale del Riesame di Catanzaro, che ha annullato il sequestro preventivo e restituito al mio rappresentato tutti gli importi sottoposti dal GIP a vincolo di indisponibilità”. Lo scrive in una nota l’avvocato Francesco Iacopino, difensore del medico Romeo Carnevali, 69 anni, rinviato a giudizio oggi dal Gup di Catanzaro per una vicenda legata ad assenteismo e per cui è accusato di abuso di ufficio (LEGGI QUI).
“La questione, come ha ben motivato il Riesame, accogliendo la tesi difensiva, è squisitamente di diritto. La giurisprudenza, infatti, è costante nel ritenere – in mancanza di condotte ingannatorie (insussistenti nella specie) – che l’inosservanza dell’orario di lavoro, ad opera del pubblico dipendente, mai può configurare reato e, men che meno, l’abuso d’ufficio, difettando sia la qualifica di pubblico ufficiale che l’attinenza con l’esercizio delle pubbliche funzioni. Ancora, la contestazione di norme programmatiche e del contratto collettivo di lavoro, avvenuta nella specie, costituisce un ulteriore deragliamento dal principio di tassatività che opera in materia penale. Tanto più a seguito della riforma del 2020. E ciò, senza considerare che il dott. Carnevali ha sempre comunicato le proprie assenze dal servizio, regolarmente registrate dall’azienda nella voce “debito orario”. Così come, nel rispetto delle disposizioni aziendali, che hanno posto tutti i dipendenti (nelle medesime condizioni del mio assistito) di fronte all’alternativa del recupero delle assenze dal servizio ovvero della decurtazione dei relativi importi dallo stipendio, il dott. Carnevali non si è limitato a recuperare il “debito”, ma ha effettuato un monte orario superiore a un terzo rispetto al dovuto, per come documentato in Udiena”, scrive la difesa per poi concludere:
“Continueremo, pertanto, a difenderci davanti al Collegio, nella ferma convinzione dell’infondatezza del fatto oggetto di contestazione, peraltro già definito col datore di lavoro nella sua sede naturale”.
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