Il primo gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge di bilancio 205/2017, che comprende tra gli emendamenti alcune parti del DDL 2443 (conosciuto come proposta Iori) che riconosce e tutela come figure professionali, l’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista.
La Legge Iori sostiene che: “L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio- educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale”. (Fonte: Gazzetta Ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg).
Inoltre la legge di bilancio 205/2017 comma 595 chiarisce che: “La qualifica di Educatore Professionale Socio-Pedagogico è attribuita con la laurea in Scienze dell’Educazione (L-19) e ai sensi delle disposizioni del Decreto del 13 aprile 2017 n. 65 la qualifica di Pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’Educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze Pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell’esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale”.
Nonostante sia in vigore da 3 anni una legge che tutela la nostra professione, sono tanti i bandi nei quali come titoli di accesso, in primis, ritroviamo la laurea in Psicologia ed altri titoli ritenuti, ai fini dei calcoli dei punteggi, più importanti dell’unica laurea che abilita, secondo la legge vigente 205/17, alla professione di educatore professionale socio-pedagogico L-19.
Ritroviamo anche, come titolo di accesso, il corso di assistente educativo, la cui qualifica ottenuta in un limitato numero di ore abilita, secondo i bandi in questione, a svolgere una professione alla pari di quella dell’educatore professionale socio-pedagogico il cui titolo viene conseguito in anni di studi universitari. Tante sono state le battaglie (alcune anche vane), tanti sono stati gli sforzi per far sì che la nostra professione venisse riconosciuta come tale, nonché una professione al pari di tutte le altre. Tuttavia, giorno per giorno, ci ritroviamo a combattere con un sistema che non riconosce questa professione per questioni di superficialità, non applicando, né tantomeno conoscendo le leggi in vigore. La figura dell’educatore professionale socio-pedagogico viene formata nel percorso universitario in Scienze dell’Educazione: fornisce conoscenze in materia di Pedagogia Generale, Pedagogia Speciale, Pedagogia della Differenza, Pedagogia della Comunicazione, Psicologia Generale, Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Psicologia della Disabilità ed altri argomenti inerenti alle difficoltà che incontrano nell’ambito scolastico, e non solo, bambini e ragazzi con disabilità intellettive, motorie, visive e uditive. L’educatore professionale socio-pedagogico ha una formazione specifica che non può essere sostituita da altri percorsi più generici e con altre competenze, né tantomeno da corsi regionali a pagamento che, in un percorso di determinate ore, pretende di formare gli “assistenti educativi” alla pari di un educatore laureato.
Con la presente lettera, l’Associazione Cepedù: Educatori e Pedagogisti Calabresi, ha l’intenzione di fare chiarezza sulla distinzione tra educatore professionale socio-pedagogico (laurea in Scienze dell’Educazione L-19), assistente educativo ed altri titoli richiesti nei bandi redatti, formatisi in altri ambiti.
La presidente Dott.ssa Fabiola Ammirata
La segretaria Dott.ssa Ilaria Granata
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