Catanzaro, primariato di Urologia al "Pugliese": il Tribunale rinvia all'udienza di merito

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L'ingresso dell'Ospedale "Pugliese"
  07 dicembre 2022 10:28

Non ancora chiusa la vicenda relativa al nuovo Primario di Urologia del Pugliese-Ciaccio.  Il Tribunale di Catanzaro, nell'ambito del procedimento sulle presunte irregolarità di una domanda, non ravvisa l'urgenza di una decisione immediata e rinvia all'udienza di merito per definire la regolarità della procedura seguita dal Commissario Straordinario per l'affidamento dell’incarico al dott. Giuseppe Ucciero.

Il verbale dei lavori finali della commissione esaminatrice è del 29 novembre 2021 e proponeva una graduatoria con tre nominativi.

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A gennaio, erano sorti dei problemi prima della 'ufficializzazione' della graduatoria e prima del conferimento dell'incarico. Uno dei partecipanti aveva chiesto un accesso agli atti, e successivamente aveva sollevato dubbi circa l’ammissibilità della domanda di partecipazione sottoscritta dal primo degli idonei in relazione ad alcune omesse dichiarazioni.

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Acquisiti diversi pareri interni ed un parere pro veritate richiesto ad un legale esterno, il Commissario Straordinario aveva  confermato l’esito della procedura selettiva, conferendo l’incarico Dirigenziale di Struttura Complessa al dott. Giuseppe Ucciero, risultato primo in graduatoria.

Nonostante ciò, il secondo in graduatoria dei candidati, ritenendo l’illegittimità della scelta datoriale di affidare l’incarico al dott. Ucciero, aveva impugnato il provvedimento di nomina dinnanzi il Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro.

LEGGI QUI. Primariato di Urologia del Pugliese, contrasti sulle regolarità di una domanda: chiesto un parere legale

Con il decreto del 29 novembre 2022, il Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro ha rigettato le richieste cautelari del ricorrente relative all'incarico affidato al dott. Giuseppe Ucciero, difeso dall’avvocato Fabio Verre. 

Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto che non sussistono i requisiti richiesti per l’accoglimento della domanda cautelare ed affermato, uniformandosi a consolidati precedenti della Cassazione che correttamente la procedura selettiva, e non concorsuale, ha individuato una terna di candidati sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali.

Viene specificato, poi, che l’attività selettiva di competenza della commissione si svolge in base ad una “analisi comparativa” su vari parametri (curricula, titoli professionali, competenze organizzative e gestionali, volumi dell’attività svolta, aderenza al profilo ricercato ed esiti di un colloquio) e si conclude con la formazione di “una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti” da presentare al direttore generale.

In conclusione, si legge nel provvedimento cautelare: laddove i fatti addebitati all’Azienda fossero riconducili ad una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, come lamentato dal ricorrente, essi non potrebbero comunque comportare né la dichiarazione delle nullità dell’atto di nomina, non essendo questo contrario a norma imperativa e non essendo privo di alcuno dei suoi elementi costitutivi, né l’annullamento dell’atto medesimo, poiché nessuno dei fatti lamentati è riconducibile ad una figura tipica di annullamento.

 

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